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Ticino
Espulsa una "studentessa" iraniana
Espulsa una "studentessa" iraniana
Espulsa una "studentessa" iraniana
Redazione
9 anni fa
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di una donna, sposata e madre, che voleva continuare gli studi in Ticino

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di una 37enne cittadina iraniana alla quale l’Ufficio della migrazione del Canton Ticino aveva rifiutato il rinnovo del suo permesso di dimora.

L’iter giudiziario si è così concluso dopo più di due anni, durante i quali la donna aveva inutilmente ricorso al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo. La vicenda ha inizio nel 2010, quando l’allora 30enne è arrivata in Svizzera ottenendo in seguito un permesso di dimora annuale per motivi di studio, il quale è stato regolarmente rinnovato l'ultima volta fino al 17 settembre 2014. Nel 2011 è stata raggiunta dal marito, ugualmente cittadino iraniano, al quale è stato concesso, nell'ambito del ricongiungimento familiare, un permesso di dimora di identica durata di quello della consorte. Nel 2012 la coppia ha avuto una bambina.

Dopo che l'Ufficio della migrazione Servizio Stati terzi ha rifiutato, il 5 dicembre 2014, di concedere al marito un permesso di dimora per svolgere un'attività lucrativa nel nostro Paese, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha a sua volta negato, il 9 marzo 2015, il rinnovo del permesso di dimora per motivi di studio rilasciatole nonché, di riflesso, di quelli accordati al marito e alla figlia nell'ambito del ricongiungimento familiare e ha invitato tutta la famiglia a lasciare la Svizzera entro il 15 aprile 2015.

La decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato, il 10 novembre 2015, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 14 febbraio 2017. Il 20 marzo 2017 la donna, patrocinata dagli avvocati Fulvio Pezzati e Fabiola Malnati ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale con cui chiede che venga prorogato il suo permesso di dimora concesso per motivi di studio, adducendo la violazione del principio della proporzionalità.

La ricorrente afferma poi che impedirle di continuare gli studi, ormai quasi ultimati, lederebbe il suo diritto allo studio e all'istruzione garantito dal Protocollo addizionale alla CED. Un protocollo, hanno evidenziato i giudici losannesi, che la Svizzera, benché l'abbia firmato il 19 maggio 1976, non ha mai ratificato.

Per quanto riguarda il richiamo all'art. 13 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, il Tribunale federale rammentato alla ricorrente che non si tratta di una norma direttamente applicabile che le conferirebbe dei diritti. Per questi motivi, i giudici hanno ritenuto inammissibile il ricorso della cittadina iraniana e posto a a suo carico le spese giudiziarie pari a 1'000 franchi.

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