
Il Tribunale federale ha confermato, con sentenza pubblicata oggi, un'altra espulsione dalla Svizzera decisa dal Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino.
Stavolta a ricorrere alla massima corte elvetica è stata una famiglia kosovara, composta da padre, madre e tre figli, quest'ultimi tutti nati e cresciuti in Svizzera.
Nel gennaio 2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino aveva deciso di revocare loro i permessi di domicilio e di non rilasciarne uno all'ultimogenita, per motivi non resi noti nella sentenza.
La famiglia kosovara era insorta contro la decisione, ma sia il Consiglio di Stato, nel maggio 2017, che il Tribunale amministrativo del Canton Ticino, nel luglio 2017, avevano dichiarato inammissibili i loro gravami.
In quest'ultimo caso l'inammissibilità del ricorso era stata determinata dal fatto che "gli interessati non avevano provveduto a versare gli anticipi per le spese processuali presunte richieste con due lettere raccomandate nelle quali veniva loro assegnato un termine per effettuare il pagamento richiesto."
I coniugi si sono quindi rivolti al Tribunale federale per loro stessi e per i loro tre figli, affermando "di non avere trovato nella cassetta delle lettere gli inviti di ritiro concernenti gli invii raccomandati, motivo per cui non avrebbero potuto effettuare i versamenti esatti."
Essi sostenevano inoltre che le conseguenze della sentenza contestata fossero "del tutto sproporzionate ed eccessivamente formaliste, soprattutto nei confronti dei loro figli, nati e cresciuti in Svizzera".
Ma anche i giudici federali hanno ribadito che "dalle informazioni desumibili dal servizio "track and trace" della Posta la lettera raccomandata era stata depositata nelle cassette delle lettere. Non essendo stata ritirata entro il termine di giacenza, l'invio era stato retrocesso al mittente."
"Il destinatario dell'invio non può limitarsi a sollevare la possibilità teorica di un errore da parte della Posta, ma deve indicare indizi concreti che l'errore da lui sostenuto sia davvero avvenuto" si legge nella sentenza.
Inoltre i giudici federali sottolineano che avendo i ricorrenti avviato una proceduta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo "dovevano quindi attendersi alla notifica di atti di procedura rispettivamente di una decisione in merito nei mesi seguenti".
In merito al "formalismo eccessivo", i giudici di Losanna scrivono infine che "non vi è alcun formalismo eccessivo nel dichiarare inammissibile un ricorso quando, conformemente al diritto procedurale applicabile, la sua ammissibilità dipende dal versamento di un anticipo delle spese entro un termine preciso".
Per questi motivi il Tribunale federale ha respinto il ricorso della famiglia kosovara, che oltre a lasciare la Svizzera dovrà pure pagare le spese giudiziarie di 500 franchi.
AS
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