
Il Dipartimento del territorio informa che la linea guida cantonale per le antenne per la telefonia mobile, nella sua versione aggiornata, è consultabile sul sito web del Cantone (www.ti.ch/dt/direttive).
Per vaste fasce della popolazione, gli impianti per la telefonia mobile possono comportare un disagio psicologico suscettibile di minacciare e compromettere la qualità della vita nelle abitazioni; questo disagio – più volte riconosciuto anche dal Tribunale federale – ha trovato espressione in diversi atti parlamentari, e soprattutto nella petizione “Antenne di telefonia mobile, priorità alla salute dei cittadini”, promossa nel novembre 2014 dall’Associazione Territori vivibili, che aveva raccolto circa 6’500 firme.
Nel gennaio 2015 il Consiglio di Stato ha risposto a questa esigenza adottando alcune modifiche del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLst), con le quali ha chiamato tutti i Comuni ad affrontare il tema della pianificazione delle antenne di telefonia mobile sul territorio comunale, assegnando loro il compito di adottare mediante variante di piano regolatore le opportune disposizioni, nel rispetto del quadro legislativo superiore (cfr. art. 30 cpv. 1 cifra 8 e 117 cpv. 1 RLst). A tale proposito ha indicato, quale esempio di disciplinamento, il cosiddetto “modello a cascata”, che individua una successione di zone in cui le antenne percettibili visivamente vanno prioritariamente collocate.
Adito con ricorso dagli operatori di telefonia mobile, il Tribunale federale, con sentenza dell’8 dicembre 2015, ha confermato tanto l’obbligo di pianificare quanto la validità del “modello a cascata”. La presente linea guida propone pertanto un esempio di disciplinamento, da adattare alla realtà di ogni Comune, tenendo conto della pianificazione esistente, della sua situazione e delle concrete caratteristiche territoriali e paesaggistiche.
Al fine di sgravare i Comuni dall’onere di dover disporre puntualmente delle misure cautelari, il Consiglio di Stato aveva adottato anche un disciplinamento transitorio (art. 117 cpv. 2-4 RLst); il Tribunale federale ha tuttavia precisato che la salvaguardia della pianificazione rappresenta un’esclusiva incombenza comunale. Tocca pertanto ai Municipi adottare le necessarie misure: si tratta, concretamente, di evitare che l’obbligo di pianificare di cui all’art.30 cpv. 1 cifra 8 RLst sia disatteso dal rilascio previo di licenze edilizie.
Il Dipartimento del territorio ha inviato negli scorsi giorni la presente comunicazione a tutti i comuni ticinesi, informando pure che i servizi cantonali sono a loro disposizione perrispondere ad ogni ulteriore quesito e fornire supporto.
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