
A meno di una vittoria in ultima istanza al Tribunale federale (TF), un 37enne artigiano ticinese dovrà dire definitivamente addio alla sua patente. Il 5 luglio scorso il Tribunale amministrativo cantonale (TRAM) ha infatti respinto il suo ricorso contro la decisione del 10 aprile 2018 del Consiglio di Stato, che a sua volta aveva confermato la risoluzione con cui l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione gli aveva revocato la licenza di condurre a titolo definitivo e con effetto immediato.
Tale decisione era stata presa dopo che l’uomo si era reso protagonista di una grave infrazione alla Legge sulla circolazione stradale (LCStr). Il 5 dicembre 2017 era stato pizzicato da un radar mobile mentre sfrecciava - al volante di una vettura di proprietà di terzi - in un abitato del Sopraceneri nei pressi di un’area di sosta dei camper, alla velocità di 77 km/h su un tratto con limite a 50 km/h. Interrogato dalla Polizia comunale, non aveva negato gli estremi dell'infrazione e aveva accettato le risultanze del rilevamento tecnico, dichiarando di non aver prestato attenzione alla velocità e giustificando l’infrazione con le grandi dimensioni del veicolo, superiori a quelle della propria auto.
Il 5 febbraio scorso la Sezione della circolazione aveva ritenuto che fossero dati gli estremi per la revoca a titolo definitivo, senza possibilità di riesame prima di cinque anni, negando inoltre che le esigenze professionali addotte dal ricorrente potessero condurre ad altro risultato. La vicenda aveva avuto anche risvolti penali. L’autorità amministrativa si era basata sul rapporto di Polizia e sui suoi precedenti: dal 2003 al 2012, infatti, l’automobilista era stato oggetto di sei revoche di patente da 1 a 10 mesi, fino ad arrivare a quella a tempo indeterminato risalente al marzo 2012 per grave eccesso di velocità e guida in stato di inettitudine. Il 37enne era stato riammesso alla guida il 31 luglio 2014 sulla base di una perizia favorevole e di un certificato medico.
Come detto, l’uomo si era rivolto al TRAM per contestare la decisione del Governo, ma la Corte cantonale gli ha dato torto, ricordandogli come la nuova Legge sulla circolazione stradale (LCStr) preveda una durata minima della revoca "a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa come pure dei precedenti dell'interessato". Nel suo ricorso il 37enne aveva ritenuto il provvedimento impugnato ingiustificato vista l'entità del presunto sorpasso (che per "solo 2 km/h" configurerebbe un'infrazione grave).
I giudici ne hanno tuttavia confermata la gravità e hanno ritenuto che i fatti fossero stati accertati correttamente (in particolare il luogo esatto dell’infrazione, ben 150-200 metri prima del segnale di fine della limitazione generale di velocità a 50 km/h. Pure respinta la tesi del ricorrente, secondo cui l'art. 16c cpv. 2 LCStr (che prevede un termine di recidiva entro il quale può scattare una revoca definitiva della licenza) non potesse essere applicato poiché sarebbero trascorsi più di cinque anni dai fatti sanzionati nel 2012: “Determinante ai fini della decorrenza del termine di recidiva non è l'epoca a cui risale l'infrazione anteriore, ma la fine dell'esecuzione della precedente revoca, ovvero il 31 luglio 2014”, ha argomentato la Corte nella sentenza, pubblicata oggi, che conferma la decisione del Consiglio di Stato. A carico del ricorrente è stata pure posta la tassa di giustizia di 1'000 franchi.
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