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Ticino
Docenti frontalieri senza valido permesso di lavoro? Il Governo: “Nessuna irregolarità”
©Fiorenzo Maffi
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Redazione
5 ore fa
Il Consiglio di Stato risponde all’interrogazione di Quadri e difende la prassi attuale – Negli ultimi cinque anni un solo caso irregolare, già sanzionato

La procedura attuale funziona ed è rispettata. È quanto ribadisce in sostanza il Consiglio di Stato rispondendo a un’interrogazione di Lorenzo Quadri, che chiedeva chiarimenti su segnalazioni secondo cui, in alcune scuole del Cantone, insegnanti frontalieri sarebbero entrati in servizio prima di ottenere il necessario permesso.

Si può iniziare a lavorare dopo la domanda

Il Governo precisa che per i frontalieri con nazionalità UE/AELS non è necessario attendere il rilascio formale del permesso per iniziare l’attività professionale: è sufficiente aver inoltrato la richiesta. La possibilità è prevista dall’articolo 7 dell’Allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone. In altre parole, l’entrata in servizio prima del rilascio materiale del permesso non costituisce di per sé un’irregolarità.

Verifica nelle scuole: un solo caso sanzionato

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport ha effettuato verifiche nelle scuole cantonali e comunali: 53 Comuni hanno risposto alla richiesta della Sezione delle scuole comunali. Negli ultimi cinque anni sono emerse alcune situazioni in cui docenti frontalieri hanno iniziato a lavorare prima di ottenere il permesso, ma in tutti i casi la domanda era stata presentata in anticipo e la procedura risultava conforme. Un’unica irregolarità è stata registrata nell’anno scolastico 2025/26: un docente ha inoltrato la richiesta in ritardo ed è stato multato dall’Ufficio della migrazione.

La procedura

Le domande possono essere trasmesse fino a tre mesi prima all’Ufficio della migrazione. Se depositate dopo l’inizio dell’attività, di regola viene avviata una procedura contravvenzionale. La verifica preliminare sul permesso di lavoro spetta alle direzioni scolastiche, sia cantonali sia comunali. Il Consiglio di Stato ribadisce che la richiesta deve essere inoltrata prima dell’inizio dell’attività. Alla luce dei riscontri, il Consiglio di Stato non ritiene necessarie nuove misure e giudica la normativa sulla priorità ai residenti già sufficiente.