
Lui, cittadino serbo residente in Ticino e titolare di un permesso di dimora dal 1998, oltre ad essere oberato di debiti privati percepisce una mezza rendita di invalidità, le prestazioni complementari e le indennità di disoccupazione ed è stato a carico della pubblica assistenza. Vista la sua precaria situazione finanziaria la moglie e la figlia non possono dunque raggiungerlo nell’ambito di un ricongiungimento familiare.
Entrambe lo avevano raggiunto in Svizzera nell’estate del 2015 ma le loro domande di ricongiungimento familiare erano state respinte nell’ottobre successivo, come d’altronde già accaduto in due occasioni precedenti, ovvero nel 2008 e nel 2010. Anche in questo caso la Sezione della popolazione aveva osservato che il ricongiungimento era tardivo e che i mezzi finanziari di cui disponeva il marito erano insufficienti per il sostentamento della famiglia. La decisione era stata contestata sia davanti al Consiglio di Stato che al Tribunale amministrativo cantonale (TRAM), ma senza successo.
Madre e figlia avevano quindi tentato di appellarsi al TF ma anche i giudici di Mon Repos hanno dato loro torto, ritenendo che la domanda di ricongiungimento familiare fosse tardiva e che non fossero dati in concreto gravi motivi familiari che permettevano un ricongiungimento differito. D’altronde, ha ribadito la Corte - chiamata ad esprimersi sul caso in ultima istanza lo scorso 8 dicembre - già in 5 occasioni gli era stato rifiutato il rilascio di un permesso di domicilio ed era pure stato ammonito a tre riprese.
(Sentenza 2D_52/2018 del 21 gennaio 2019)
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