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Ticino
Disoccupata da oltre cinque anni, espulsa
Redazione
12 anni fa
Una cittadina italiana che ha lavorato solo un mese e le sue due figlie dovranno lasciare il Paese

Ha lavorato solo un mese in Svizzera e da 5 anni non esercitava più nessuna attività lucrativa, per questo motivo una cittadina italiana, assieme alle sue due figlie, dovrà ora lasciare il Paese.

Lo ha deciso il Tribunale federale con sentenza resa pubblica oggi, respingendo il ricorso inoltrato dalla donna tramite SOS Ticino contro la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (TRAM).

Il TRAM aveva respinto lo scorso aprile il ricorso esperito dalla donna contro la risoluzione governativa del 17 aprile 2013 che confermava la decisione pronunciata dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ticinese che rifiutava di rinnovare i permessi di dimora scaduti il 31 maggio 2012. 

La Corte cantonale aveva rilevato che la donna non poteva più prevalersi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone per poter continuare a risiedere in Svizzera. Questo perché, dopo aver ottenuto nel giugno 2007 un permesso di dimora valido fino al 31 maggio 2012 per svolgere un'attività lucrativa dipendente, la donna era rimasta senza lavoro circa un mese dopo, percependo indennità di disoccupazione fino al 31 maggio 2009 e poi l'assistenza pubblica. L'insorgente non poteva quindi più essere considerata una "lavoratrice" e non aveva più la facoltà di appellarsi all'accordo nell'ambito della ricerca di un impiego. L'avere poi sottoscritto un contratto per un lavoro a tempo parziale con uno stipendio di fr. 500.-- mensili in una piccola società di cui era stata anche nominata gerente, nulla modificava al riguardo, trattandosi di un'attività puramente marginale ed accessoria.

Inoltre la donna non era coniugata con il padre delle sue figlie, anch'egli titolare di un permesso di dimora e dal quale lei e le bambine vivevano separate dal maggio 2012. Né lei né le figlie potevano quindi prevalersi di un'autorizzazione di soggiorno, queste ultime non fruendo peraltro di un diritto autonomo a risiedere in Svizzera, non disponendo di mezzi finanziari sufficienti per il proprio sostentamento.

I giudici ticinesi hanno poi aggiunto che anche dal profilo del diritto interno la revoca dei permessi di dimora erano giustificati (debiti privati, atti di carenza beni, condanna penale). Infine hanno osservato che un rientro in Italia, dove lingua, cultura e stile di vita erano pressoché identici a quelli del Ticino, appariva esigibile.

Contro la decisione della corte ticinese, la donna aveva inoltrato il 23 maggio 2014 ricorso al Tribunale federale, chiedendo che il suo permesso e quello delle figlie le vengano restituiti.

Nel caso concreto, si legge nella sentenza del Tribunale federale, "vi sono numerosi indizi che lasciano pensare che si è in presenza di una situazione di disoccupazione volontaria, rispettivamente che non sussiste alcuna prospettiva reale di lavoro per la ricorrente". Inoltre, si continua a leggere, la donna "non ha più diritto a indennità di disoccupazione dal maggio 2009". Per quanto riguarda poi le pratiche intraprese per ritrovare un lavoro, l'interessata ha evidenziato l'impiego da 500 franchi mensili. "Considerato l'ammontare dello stipendio pattuito" si legge "è indubbio che l'attività svolta è puramente marginale ed accessoria e non raggiunge di sicuro le 12 ore settimanali richieste dalla prassi, e non le permette (più) pertanto di essere considerata una lavoratrice ai sensi dell'Accordo della libera circolazione".

Nonostante la ricorrente affermi di non disporre in Italia di una rete familiare e nonostante sia nata all'estero, il TF rileva che la donna è cresciuta comunque nella penisola italiana dall'età di 9 anni e vi ha quindi vissuto per gran parte della sua vita. Un suo rientro in patria, dove lingua, cultura e stile di vita sono pressoché identici a quelli ticinesi e dove vive sua sorella risulta pertanto esigibile. Per quanto concerne gli inconvenienti ivi legati, il TF riafferma che si tratta di disagi ai quali sono confrontati la maggior parte degli stranieri costretti a tornare nel proprio paese d'origine dopo un lungo soggiorno all'estero.

Pertanto, secondo i motivi fin qui illustrati, per i giudici di Mon Reps il ricorso della donna si avvera infondato e viene dunque respinto.

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