
Il capogruppo leghista in Gran consiglio Daniele Caverzasio, oggi, ha parlato di “fare le giuste riflessioni". Il suo movimento, nella seduta parlamentare dello scorso 19 settembre, aveva apertamente chiesto la destituzione della deputata socialista Lisa Bosia Mirra dalla Commissione carceri per bocca del deputato Boris Bignasca. "Sappiamo tutti cosa è successo questa estate, quali sono gli atti più o meno penalmente perseguibili che sono stati imputati alla nostra collega" ha affermato Bignasca. "Noi chiediamo che la collega Bosia Mirra sia destituita dalla Commissione carceri e sostituita con un collega più degno." Un mese dopo, addirittura, i Giovani UDC le avevano chiesto di "rassegnare le immediate dimissioni" dal Gran consiglio ticinese.
Dopo la notizia odierna del decreto d’accusa emesso dalla procuratrice pubblica Margherita Lanzillo le parole “destituzione” e “dimissioni” sono tornate in auge, in particolare via social. La stessa deputata, ai microfoni di Radio 3i, ha spiegato che non le avrebbe rassegnate, a meno di richieste ufficiali in tal senso da parte del suo partito. Invocare ora, in assenza di una sentenza definitiva, le dimissioni o la destituzione di Lisa Bosia Mirra appare prematuro. Ma vediamo cosa prevede la Costituzione cantonale.
Nell’ Art. 29a14 (“Ineleggibilità e destituzione”) si legge che “è ineleggibile alla carica di membro del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e di membro e supplente del Municipio il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica”, mentre “chiunque si trovi in condizioni di ineleggibilità è destituito dalla carica”.
Come confermatoci dai Servizi giuridici del Consiglio di Stato, l’eventuale procedura di destituzione verrebbe promossa dall’Ufficio presidenziale del Gran consiglio, al quale spetterà di stabilire se vi sia un contrasto con la dignità della carica.
Si tratta di una definizione generica e per fare un po’di chiarezza il Consiglio di Stato, in un messaggio governativo del 2006 (Revisione delle norme sull’ineleggibilità, sulla destituzione e sulla sospensione di persone condannate o perseguite per crimini o delitti contrari alla dignità della carica", aveva dato una chiave interpretativa:
“In generale, sono contrari alla dignità della carica i reati che per la loro natura sono incompatibili con una funzione elettiva come quelli contro la volontà popolare (per esempio, frode elettorale) e quello di corruzione. Ad essi si devono aggiungere tutti i reati gravi intenzionali (omicidio, rapina, violenza carnale, riciclaggio di denaro, eccetera)”.
“Per quanto riguarda gli esecutivi, devono essere considerati incompatibili con la funzione i reati patrimoniali (appropriazione indebita, furto, truffa, amministrazione infedele) anche nel caso in cui la violazione commessa sia di minore gravità perché i membri del Consiglio di Stato e del Municipio gestiscono i beni pubblici. L’incompatibilità dei membri dei legislativi deve essere decisa con criteri meno severi, in particolare se si tratta di consiglieri comunali. I giudici di pace, in quanto magistrati dell’ordine giudiziario, devono mostrare una particolare attenzione al rispetto della legge e la loro incompatibilità deve essere giudicata con criteri severi. Reati nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, quali la denuncia mendace, lo sviamento della giustizia e il favoreggiamento devono condurre alla loro ineleggibilità o destituzione”.
“La gravità non dipende solo dal tipo di reato ma anche dalla fattispecie: la violazione può essere stata commessa intenzionalmente o per negligenza; l’autore può aver agito di persona o essere intervenuto quale istigatore o quale complice; vi possono essere delle circostanze aggravanti (per esempio, recidiva) o attenuanti (per esempio, legittima difesa, stato di necessità). A causa dei diversi fattori da considerare e da ponderare, non è possibile stilare un elenco dei reati che conducono a un’incompatibilità. Non è una soluzione appropriata nemmeno il far dipendere l’incompatibilità dalla pena inflitta: la condanna di un municipale a una pena pecuniaria per una truffa (magari addirittura ai danni del Comune) non ha la stessa valenza della condanna alla medesima sanzione per un’infrazione alle norme della circolazione stradale”.
Spetterà come detto all’Ufficio presidenziale appurare gli estremi per una destituzione e l'eventuale proposta verrà in seguito sottoposta al plenum del Gran consiglio. E, come ci spiega il responsabile dei Servizi giuridici del Consiglio di Stato Francesco Catenazzi, le norme che riguardano i legislativo sono relativamente nuove.
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