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Ticino
Delitto di Stabio: Michele Egli condannato a 20 anni
Delitto di Stabio: Michele Egli condannato a 20 anni
Delitto di Stabio: Michele Egli condannato a 20 anni
Redazione
8 anni fa
L'ex informatico della SUPSI è stato riconosciuto colpevole di assassinio. "Ha mostrato totale disprezzo della vita altrui"

"L'imputato ha dato prova di un totale disprezzo della vita altrui". La Corte delle Assise criminali di Mendrisio, presieduta del giudice Amos Pagnamenta, non ha avuto dubbi. Michele Egli, il 43enne ex informatico della SUPSI, è colpevole di assassinio e turbamento della pace dei defunti per aver ucciso "con movente, scopo e modalità particolarmente perversi" la cognata Nadia Arcudi il 14 ottobre di due anni fa.

"La credibilità dell'imputato è tuttavia nulla: ha sempre mentito sia in fase istruttoria sia durante il dibattimento in aula", ha esordito Pagnamenta, che ha definito Egli un maestro del travestimento: "Ha ingannato la SUPSI, la moglie (che ignorava i suoi veri gusti sessuali) e anche la sua famiglia (cui ha nascosto di essere sostanzialmente innamorato della vittima), ricorrendo a sotterfugi per mantanere in piedi il suo castello di bugie".

Assassinio, non omicidio - Il fulcro del dibattimento è rappresentato dalla qualifica giuridica del reato di cui l'imputato si è macchiato. Quello di assassinio, come sostenuto dall'accusa, presuppone che l'autore del delitto abbia agito con movente, scopo e modalità particolarmente perversi denotando una particolare mancanza di scrupoli. Il presidente della Corte ha rammentato che le versioni di Egli sono sempre cambiate ma quello che è rimasto un punto fermo è che la molla che lo ha fatto scattare - il raptus - sono state le accuse e il tono di Nadia Arcudi, che quella sera lo gli aveva rimproverato di essere come gli altri e di non aiutarla abbastanza nella disputa per la villetta di via Cava. "Ma Egli doveva sapere che la vittima non era arrabbiata con lui bensì con madre e sorella", ha rimarcato Pagnamenta.

"Il suo gesto è stato inamissibile e ingiustificabile, basato su una motivazione futile", ha concluso il giudice. Movente e scopo, dunque, sono stati ritenuti particolarmente perversi, al pari delle modalità del delitto. "Egli non poteva tollerare che la vittima avrebbe potuto raccontare di come aveva perso le staffe colpendola a tradimento con una bottiglia e la conseguente fine del loro rapporto di amicizia. Per questo l'ha uccisa in modo atroce, durante una discussione come ne succedono in altre case. Dopo i fatti ha mostrato freddezza cercando di coprire le sue tracce e depistare le indagini". Pertanto, ha concluso il giudice, i tre presupposti del reato di assassinio sono dati.

"Colpa gravissima, ma non c'è stata premeditazione" - La colpa dell'imputato è stata ritenuta "gravissima" dal giudice che, valutato il concorso di reati, lo ha condannato alla pena detentiva di 20 anni di carcere. La richiesta della pubblica accusa, ovvero la reclusione a vita, non è stata accolta in quanto è venuta a mancare la premeditazione del reato. Nella commisurazione della pena la Corte è partita da una base di 20 anni, che è rimasta immutata in quanto le attenuanti (come ad esempio la lieve scemata imputabilità o la buona condotta in carcere) "sono ampiamente compensate dal concorso di reati".

Egli ha ascoltato in silenzio e a capo chino la lettura della sentenza, con la stessa indifferenza mostrata in questi giorni di dibattimento. Gli avvocati difensori Maria Galliani e Luca Marcellini, ricordiamo, avevano chiesto una pena di 15 anni.

Gli altri capi d'accusa - Per quel che riguarda l'accusa di possesso di mezzi d'ascolto, di registrazione del suono e delle immagini per aver occultato delle microcamere nello stendiabiti del bagno della sua casa di Coldrerio, l'imputato è stato risconosciuto colpevole in quanto "la tesi secondo cui le avrebbe usate per filmare sé stesso in doccia, cosa che solitamente faceva con il cellulare o la go-pro, non regge".

Egli è stato invece prosciolto dai reati di furto - considerata la lieve entità della somma sottratta, esso è perseguibile solo mediante querela di parte - e di truffa, in quanto la Corte non ha potuto constatare al di là di ogni ragionevole dubbio che la raccolta fondi per il fantomatico cittadini filippino non fosse stata organizzata in buona fede.

L'ex informatico è stato infine riconosciuto colpevole di falsità in documenti e appropriazione indebita ai danni della SUPSI. La Corte ha tuttavia escluso le presunte malversazioni avvenute nel 2003 e nel 2004, riducendo di conseguenza la somma oggetto di reato.

L'atto d'accusa della pp Pamela Pedretti è stato dunque parzialmente confermato e i risarcimenti per torto morale richiesti dalle parti sono stati accolti.

nic

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