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Ticino
"Date un permesso a quell'uomo!"
"Date un permesso a quell'uomo!"
"Date un permesso a quell'uomo!"
Redazione
11 anni fa
Il TF ha accolto il ricorso di un cittadino serbo cui il Canton Ticino non voleva rilasciare un permesso di dimora

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso presentato da un cittadino serbo contro la decisione della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino di non rilasciargli un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare.

L'uomo si è sposato nel febbraio 2013 in Serbia con una sua connazionale, che si era trasferita in Svizzera nel 1995 e che sei anni dopo aveva ottenuto il passaporto elvetico.

Nell'ottobre 2013 egli ha quindi domandato il rilascio di un permesso di dimora per venire in Svizzera a vivere con la moglie. Ma la Sezione della popolazione ha respinto la sua richiesta. Tra le motivazioni, si legge che la moglie non dispone di mezzi finanziari sufficienti e che beneficia dell'aiuto sociale. Per cui un arrivo in Svizzera del marito, con il quale nel frattempo la donna aveva avuto un figlio, avrebbe comportato secondo la sezione un ulteriore aumento dell'erogazione di aiuti sociali.

La decisione della sezione è stata poi confermata su ricorso sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale cantonale amministrativo.

Nel marzo 2015 l'uomo ha quindi inoltrato ricorso al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione cantonale e il rilascio di un permesso di dimora.

I giudici di Losanna, al contrario di quelli ticinesi, hanno rilevato che i coniugi stranieri di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio o alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro. Hanno inoltre ritenuto che il fatto che la moglie sia al beneficio di aiuti sociali non preclude che in futuro la coppia possa riuscire a provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Infine, i giudici federali hanno rimarcato che né gli assegni familiari integrativi, né quelli di prima infanzia rientrano nella definizione di aiuto sociale ai sensi della legge federale sugli stranieri.

Rifacendosi a due recenti sentenze simili, i giudici federali hanno quindi deciso di accogliere il ricorso dell'uomo e di annullare la decisione ticinese, rinviando la causa alla Sezione della popolazione affinché rilasci un permesso di dimora al cittadino serbo. (sentenza 2C_274/2015)

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