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Dal trio amoroso alla naturalizzazione: crolla tutto
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Dal trio amoroso alla naturalizzazione: crolla tutto
Redazione
9 anni fa
Il Tribunale federale ha confermato l'annullamento della naturalizzazione agevolata di una cittadina tunisina

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato da una cittadina tunisina di 47 anni contro la decisione del Tribunale amministrativo federale, che a sua volta aveva dato ragione alla Segreteria di Stato della migrazione, che le aveva revocato la naturalizzazione agevolata.

La donna era giunta in Europa nel 1994, soggiornando dapprima in Italia, dove si era sposata con un cittadino svizzero. Inizialmente l'interessata aveva continuato a risiedere in Italia fino all'aprile 2001 quando le è stato rilasciato il permesso di dimora, sostituito poi da quello di domicilio.

Il 1° luglio 2008 la donna aveva inoltrato all'allora Ufficio federale della migrazione (attualmente Segreteria di Stato della migrazione, SEM) una domanda di naturalizzazione agevolata. Nel quadro di questa procedura, il 9 luglio 2009 i coniugi avevano firmato una dichiarazione con la quale confermavano di "vivere in un'unione coniugale reale, integra e stabile allo stesso indirizzo e che non sono previsti né una separazione né un divorzio".

Con decisione del 13 agosto 2009 le era stata accordata la naturalizzazione agevolata ma due anni dopo il marito aveva comunicato all'autorità federale che la moglie, già da aprile 2008, possedeva un proprio appartamento in un altro comune e che dopo l'ottenimento della cittadinanza svizzera aveva chiesto la separazione, indicando che dall'agosto 2009 ella risiedeva in un appartamento a Lugano, mantenendo un recapito anche in Italia, Paese al quale aveva richiesto la cittadinanza, senza comunicare il suo trasferimento in Svizzera.

Il marito aveva pure trasmesso alla SEM uno scritto, indirizzato al Pretore di Lugano, nel quale indicava il comportamento aggressivo della moglie, denunciando "una sua relazione extramatrimoniale omosessuale" e rilevando che il rapporto matrimoniale era fortemente deteriorato già al momento della concessione della naturalizzazione agevolata. La moglie affermava invece che il matrimonio era naufragato solo nei mesi successivi alla concessione della nazionalità svizzera.

Con decisione del 1° settembre 2014, accertato tra l'altro che già dal novembre 2008 l'interessata aveva preso possesso di un monolocale a Lugano e che l'unione coniugale era fortemente compromessa già prima del rilascio della naturalizzazione agevolata, la SEM l'aveva annullata. Adito dall'interessata, con decisione del 29 agosto 2016 il Tribunale amministrativo federale ne ha respinto il ricorso. La donna, patrocinata dall'avv. Stefano Genetelli, aveva in seguito presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale chiedendo, concessole il beneficio del gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria, di annullarla unitamente a quella della SEM.

Come detto, i giudici di Losanna hanno dato ragione alla SEM evidenziando come la naturalizzazione agevolata possa essere annullata entro due anni dal giorno in cui l'Ufficio federale è venuto a conoscenza dell'evento giuridicamente rilevante, ma non oltre otto anni dall'acquisto della cittadinanza svizzera.

“La coppia intratteneva inoltre rapporti intimi con un'altra donna - si legge infine nella sentenza - ciò che rappresenta un elemento che non corrisponderebbe alla concezione del matrimonio secondo il codice civile, comunemente ammessa e tutelata dal legislatore, e alle esigenze giurisprudenziali in merito all'unità e all'effettività dell'unione coniugale”.

La donna, in sostanza, non ha mai contestato i numerosi indizi addotti dall'istanza inferiore, ovvero l'aver lasciato la dimora coniugale già a partire dall'aprile 2008 per poi chiedere il divorzio dopo aver ottenuto la naturalizzazione, inoltrando in seguito una domanda volta all'ottenimento della cittadinanza italiana.

Secondo i giudici losannesi, quindi, il matrimonio era stato contratto al solo scopo di ottenere la naturalizzazione agevolata. Il ricorso è stato quindi respinto e le spese giudiziarie pari a 1'000 franchi sono state poste a carico della ricorrente.

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