
Dopo il caso dell'automobilista italiano che ha perso il proprio permesso di dimora a causa delle sue molteplici condanne per guida in stato di inattitudine (vedi articolo suggerito), un altro conducente d'oltreconfine può maledire - anche - Via Sicura e la sua imperizia al volante.
Ma andiamo con ordine: dall'estratto del casellario giudiziale italiano emerge che negli ultimi anni l'uomo ha interessato le autorità giudiziarie del suo paese d'origine in quattro occasioni: a suo carico troviamo infatti una condanna a 11 mesi di reclusione, sospesi condizionalmente, per il reato di calunnia, una condanna a 10 mesi di reclusione e alla multa di 900 Euro, sospesi condizionalmente, per il reato di truffa continuata, una condanna a 2 mesi di reclusione (dopo patteggiamento) per il reato di falsità ideologica così come pure a 2 mesi di reclusione, sostituita con una multa di 2'280 Euro, per l'esercizio abusivo di una professionee infine una condanna a 20 giorni di reclusione, sostituita con la multa di 760 Euro, per il reato di esercizio abusivo di una professione. di esse, va precisato, state oggetto di riabilitazione.
L'uomo ha pure interessato le autorità giudiziarie elvetiche, le quali hanno emesso nei suoi confronti tre decreti di accusa cresciuti in giudicato per infrazione grave alle norme della circolazione stradale. Nei suoi confronti è pure stato aperto un procedimento penale per i reati di falsità in documenti, truffa, cattiva gestione e appropriazione indebita di imposte alla fonte, e ciò in relazione alla gestione di una società anonima di cui egli è stato amministratore unico, fallita circa 3 anni e mezzo fa.
Preso atto dei suoi precedenti, nel novembre 2016 la Sezione della popolazione gli ha revocato il permesso di dimora. Un successivo ricorso è divenuto privo di oggetto in quanto l'interessato aveva lasciato il territorio elvetico. Dieci mesi dopo la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha emanato nei suoi confronti una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein, valida da subito e fino al 7 novembre 2021.
L'uomo si è così rivolto al Tribunale amministrativo federale (TAF), ma i giudici sangallesi non hanno potuto far altro che confermare quanto deciso dalla SEM, ovvero che tale misura fosse "giustificata in ragione della violazione e dell'esposizione a pericolo della sicurezza e dell'ordine pubblici che comportano i comportamenti delittuosi tenuti dall'interessato in Italia e in Svizzera".
"Le diverse condanne subite in Italia come pure le infrazioni commesse in Svizzera sono sufficienti per ritenere che il provvedimento impugnato sia giustificato - ha concluso la Corte nella sentenza del 18 febbraio scorso. Il TAF ha inoltre ritenuto che ritiene che il rischio di recidiva non può essere escluso e "ne discende pertanto che la minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici rappresentata dall'insorgente deve essere ritenuta attuale, ragione per cui è giustificata l'emanazione di una misura di allontanamento dal territorio elvetico" il cui interesse pubblico prevale su quello privato del ricorrente".
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