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Da rivalutare la domanda d'asilo di un 'whistleblower' georgiano
Da rivalutare la domanda d'asilo di un 'whistleblower' georgiano
Da rivalutare la domanda d'asilo di un 'whistleblower' georgiano
Redazione
7 anni fa
Il Tribunale amministrativo federale ha bacchettato la SEM per delle "carenze nella procedura istruttoria"

Come emerso già lo scorso mese di dicembre, più di un richiedente l’asilo su tre contesta davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF) le decisioni negative in merito della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), e spesso ottiene ragione a causa di decisioni "frettolose, incomplete o sbagliate". I dati, lo ricordiamo, erano stati portati alla luce lo scorso dicembre dal Caffè, e avevano confermato confermano che talvolta le dichiarazioni rese dai richiedenti l’asilo non vengono sufficientemente approfondite (vedi articoli suggeriti).

Negli scorsi giorni i giudici sangallesi hanno nuovamente dato ragione a un richiedente l’asilo la cui domanda non era stata vagliata in modo corretto e completo. Protagonista della vicenda è un cittadino georgiano, rappresentato dal Soccorso operaio svizzero (SOS), entrato in Svizzera nel dicembre 2018.

Nel corso delle due audizioni ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere stato arrestato ed incarcerato nel 2005 con l'accusa di aver commesso un reato fiscale, e rilasciato nel 2008 in quanto graziato dall'allora Presidente della Georgia. In seguito, insieme ad altre persone, egli avrebbe filmato e documentato degli illeciti nel sistema politico e di giustizia georgiani, rendendo pubbliche le informazioni raccolte a partire dal 2009. Nello stesso anno sarebbe stato nuovamente arrestato e rilasciato nel 2013, a seguito di un'amnistia concessagli da parte del Governo georgiano.Durante la sua incarcerazione, precedente il processo, nel 2009 egli avrebbe subito delle torture e dei maltrattamenti. Anche una volta uscito dal carcere, avrebbe continuato a documentare e denunciare le illegalità del sistema georgiano, nonché le ingiustizie ed i maltrattamenti subiti in carcere, ricevendo svariate minacce verbali e per iscritto, o ancora delle proposte di lavoro, perché egli cessasse le sue attività investigative e di denuncia sino al suo espatrio definitivo nel 2017.

Con decisione del 24 gennaio 2019 la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo provvedimento. L’uomo si è così rivolto al TAF chiedendo , l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione.

Il TAF ha infatti rilevato che “la voluminosa documentazione trasmessa dall'insorgente alla SEM tramite messaggi elettronici - per un periodo decorrente dal 28 dicembre 2018 al 4 gennaio 2019 - contenente sia svariati articoli e documenti in inglese ed in lingua straniera, che copie di messaggi elettronici e telefonici in lingua straniera, non risultano essere stati né registrati agli atti dell'autorità inferiore, ovvero non contengono alcuna numerazione e non sono presenti nell'indice degli atti della SEM”.

Tali mezzi di prova, si legge nella sentenza dello scorso 5 aprile pubblicata oggi, “parrebbero avere una rilevanza giuridica per la presa di decisione, in quanto sembrerebbero pure essere stati prodotti a supporto delle minacce che il ricorrente avrebbe ricevuto in patria e che avrebbero, per lo meno concorso, a determinare l'insorgente ad espatriare dal suo Paese d'origine”. Il TAF ha pertanto ritenuto “che le carenze rilevate nella procedura istruttoria e l'incompleto ed errato accertamento dei fatti presenti nella decisione impugnata, non possano essere sanati in questa sede e che la SEM, con la propria decisione, ha violato l'obbligo di accertare i fatti giuridicamente rilevanti in modo corretto e completo”.

Gli atti sono dunque stati ritornati alla SEM affinché proceda ad un completamento dell'istruttoria rispettosa dei considerandi, prendendo eventualmente in considerazione anche i nuovi mezzi di prova trasmessi dal ricorrente.

(Sentenza D-1003/2019 del 5 aprile 2019)

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