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Ticino
Da gennaio i padroncini pagheranno l'IVA
Redazione
12 anni fa
Ignazio Cassis: "Davvero un bel lavoro di squadra, in favore del Ticino"

Come noto, la mozione del consigliere nazionale ticinese Ignazio Cassis (PLR) per chiedere di assoggettare anche i padroncini al pagamento dell'IVA è stata accolta all'unanimità dal Consiglio nazionale il 19 settembre 2013 e dal Consiglio degli Stati il 10 dicembre 2013, malgrado il parere negativo del Consiglio federale.

Ora, come comunica oggi lo stesso Cassis, il Consiglio federale ha deciso l'entrata in vigore delle modifiche richieste, optando per la data del 1° gennaio 2015.

Ciò significa che dall'anno prossimo le imprese estere saranno assoggettate all’imposta al pari delle imprese svizzere se eseguono forniture in territorio svizzero sottoposte all’imposta sull’acquisto e se la loro cifra d’affari in Svizzera ammonta almeno a 100 000 franchi. Sono interessate in particolare imprese estere che effettuano in Svizzera lavori nel settore dell’edilizia, dell’ingegneria civile e nei rami accessori dell’edilizia. Continueranno a essere esentate dall’assoggettamento le imprese estere se forniscono esclusivamente prestazioni di servizi assoggettate all’imposta sull’acquisto, anche se in tal modo conseguono una cifra d’affari di oltre 100 000 franchi all’anno in territorio svizzero.

La norma sarà applicata fino all’entrata in vigore della revisione parziale della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) e serve a migliorare l’esecuzione dell’assoggettamento delle imprese estere. Con la revisione parziale della LIVA è previsto che le imprese svizzere e quelle estere saranno assoggettate all’IVA a partire dal primo franco di fatturato in territorio svizzero, se la loro cifra d’affari annua realizzata a livello mondiale supera i 100 000 franchi. La revisione parziale della LIVA è rimasta in consultazione fino alla fine del mese di settembre del 2014; i risultati sono ora in fase di analisi.

La modifica dell’ordinanza determina maggiori entrate di circa 10 milioni di franchi a titolo di imposta sul valore aggiunto. La verifica dell’assoggettamento all’IVA delle imprese estere comporta però anche un onere amministrativo, che va a carico dell’assistenza e del controllo degli altri contribuenti.

La seconda modifica riguarda l’abrogazione dell’articolo 16 capoverso 3 dell’ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto, che esclude in ogni caso l’imposizione di gruppo per le istituzioni di previdenza. Questa disposizione era stata inserita nell’ordinanza perché la responsabilità solidale per debiti fiscali dell’imposta sul valore aggiunto tra membri del gruppo contraddiceva il diritto della previdenza professionale dato che i fondi degli istituti di previdenza non devono essere accessibili a terzi. L’esclusione categorica è però stata giudicata illegale dal Tribunale federale. A seguito dell’abrogazione gli istituti di previdenza non sono più esclusi di principio dall’imposizione di gruppo.

Per migliorare la certezza del diritto, nel quadro della revisione parziale della LIVA verrà esaminata una limitazione della responsabilità per istituti di previdenza.

"Davvero un bel lavoro di squadra, in favore del Ticino" commenta oggi Cassis.

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