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Ticino
Confermato l'omicidio colposo
Redazione
12 anni fa
Pene ridotte in appello nei confronti dell'infermiere e della dottoressa che nel 2006 si occuparono di un paziente che perse la vita

È arrivata oggi la sentenza nel procedimento d'appello a carico di un infermiere e di una dottoressa medico assistente dell'Ospedale Italiano, ritenuti colpevoli in prima istanza per la morte di un paziente avvenuta nel 2006. Entrambi erano stati condannati nel 2013 per omicidio colposo, ad una pena di 80, rispettivamente 60 aliquote giornaliere sospesa condizionalmente per due anni.

Ebbene oggi la Corte, presieduta dal giudice Damiano Stefani, ha deciso di confermare di principio le due condanne, avendo accertato una negligenza di entrambi nella cura della vittima. Ma le pene sono state ridotte: l’infermiere è stato condannato ad una pena di 40 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per un periodo di due anni, ed il medico ad una di 30 aliquote giornaliere, pure sospesa condizionalmente per due anni.

In sintesi l’infermiere è stato ritenuto responsabile per avere prescritto e somministrato al paziente degente nella camera di cure continue, della quale era quella notte responsabile, di sua iniziativa e senza essere stato preventivamente autorizzato da un medico, a partire dalle 23:15 (ed aumentando gradualmente i quantitativi sino a raggiungere i 100 mg/h già molto prima della mezzanotte) del Propofolo al fine di calmarne la forte agitazione.

"Con questo suo agire", si legge nella sentenza, "l’infermiere ha violato i dettami della scienza medica, che prevede e prevedeva già allora, imperativamente, che i medicinali di quel tipo venissero prescritti solo da medici formati e che il farmaco utilizzato fosse impiegato esclusivamente come anestetico e non certamente come calmante per situazioni come quella del caso specifico. Inoltre, quando ha prescritto e somministrato il Propofolo, l’infermiere non aveva nemmeno tenuto debito conto del fatto che il paziente era stato ricoverato per una sospetta intossicazione da abuso di benzodiazepine e che aveva già manifestato preoccupanti segnali di difficoltà respiratorie".

La negligenza dell'infermiere è risultata inoltre ancora maggiore, dato che non poteva garantire una sorveglianza diretta e personale continua, essendo da solo. Si è infatti allontanato dalla stanza per andare aiutare una collega e proprio durante la sua assenza, tra la 1:35 e la 1:45, il paziente ha subito un arresto respiratorio, che ha comportato un mancato apporto di ossigeno al cervello, a seguito del quale egli è entrato in coma. Nel considerare la colpa dell’infermiere ha giocato un ruolo importante anche il fatto che fosse notorio che uno dei pericoli derivanti dall’uso del Propofolo era proprio quello dell’insorgere di gravi depressioni cardio circolatorie.

Per contro l'accusato è stato scagionato dall'imputazione di aver allertato in ritardo l’allarme REA, poiché non è stato ritenuto dimostrato il nesso di causalità con il decesso.

La dottoressa, medico assistente entrato in servizio a mezzanotte, è stata invece ritenuta colpevole di omicidio colposo poiché, su richiesta dell’infermiere, ha prescritto al paziente il Propofolo fino ad un quantitativo di 100 mg/h, pur conoscendone i rischi, senza che ve ne fossero le basi scientifiche e, soprattutto, senza fare i dovuti approfondimenti.

Nella commisurazione delle pene, oltre alla colpa dei due imputati, la Corte di appello ha tenuto conto del contesto nel quale hanno agito e del fatto che il Propofolo venisse a quel tempo utilizzato nella struttura ospedaliera luganese anche per dei fini analoghi a quello perseguito nel caso concreto, non previsti dal compendio e dalla dottrina medica. Inoltre, cosa della quale in prima sede non era stato assolutamente tenuto conto, le pene inflitte ai condannati sono state ridotte poiché, oltre al lungo tempo trascorso dal reato (la sentenza motivata di primo grado è stata intimata alle parti dopo i termini di prescrizione del reato, mentre il dibattimento ha avuto luogo poche settimane prima della prescrizione stessa) nel trattare questo caso vi è stata una palese e grave violazione del principio di celerità da parte dell’autorità inquirente.

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