
Condannato a una pena pecuniaria di 900 franchi sospesi, dovrà ora versarne 4'000 di spese giudiziarie. Si può riassumere così il ricorso – infruttuoso – al Tribunale federale di un ticinese condannato nel 2015 per ricettazione per aver avere acquistato nel gennaio del 2005 parte del mobilio di un esercizio pubblico di Lugano, “sapendo o perlomeno dovendo presumere che i beni ceduti erano stati ottenuti dal venditore mediante un reato contro il patrimonio, in particolare tramite un'appropriazione indebita commessa ai danni del proprietario”.
Con sentenza del 13 maggio 2015 il Giudice della Pretura penale lo aveva dichiarato colpevole di ricettazione, per accertata una violazione del principio di celerità, condannandolo al pagamento di una pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere di 90 franchi ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, nonché al pagamento di una multa di 180 franchi e degli oneri processuali.
L’uomo, patrocinato dall'avv. Carlo Postizzi, aveva ricorso – inutilmente – dapprima alla Corte di appello e di revisione penale (CARP) e in seguito al Tribunale federale. Ma i giudici di Mon Repos hanno rilevato come l’imputato, nei diversi verbali d'interrogatorio, abbia tentato di sminuire le sue ammissioni dinanzi alla Polizia. Dai verbali era inoltre emerso che l’uomo conosceva il venditore del mobilio.
“In questa sede il ricorrente trascura la portata delle sue dichiarazioni rilasciate in sede di inchiesta dinanzi alla Polizia e non si confronta puntualmente con l'insieme degli elementi presi in considerazione dalla Corte cantonale. La Corte cantonale ha correttamente ritenuto realizzato il reato di ricettazione nella forma del dolo eventuale”, si legge nella sentenza dei giudici, che nel respingere il ricorso hanno posto a suo carico le spese giudiziarie, pari a 4'000 franchi.
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