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Ticino
Condannata Lisa Bosia Mirra
Condannata Lisa Bosia Mirra
Condannata Lisa Bosia Mirra
Redazione
9 anni fa
Il giudice Siro Quadri conferma il decreto d'accusa: "Il reato è stato reiterato nel tempo e concerne un numero elevato di migranti"

È giunta oggi la sentenza nei confronti di Bosia Mirra, che è stata ritenuta colpevole di ripetuta incitazione all'entrata, alla partenza e al soggiorno illegale. Il giudice Siro Quadri ha infatti confermato il decreto d'accusa del Ministero pubblico, condannando la deputata socialista a una pena pecuniaria di 80 aliquote da 110 franchi l'una, sospese per un periodo di prova di due anni.

L'avvocato difensore Pascal Delprete, ricordiamo, aveva chiesto il proscioglimento. Ma secondo il giudice, la pena proposta dal Ministero pubblico già tiene conto delle ragioni umanitarie.

Qui di seguito tutti gli aggiornamenti:

10.32:

Quadri conclude: "La legge prevede già 30/40 aliquote per il passaggio anche solo di 2-3 persone senza organizzazione. Pertanto l'accusa ha già tenuto conto delle ragioni umanitarie dell'imputata. Pertanto la pena proposta dal decreto d'accusa deve essere confermata  Pronuncio un verdetto di colpevolezza per ripetuta incitazione all'entrata, alla partenza e al soggiorno illegale. La pena sarà di 80 aliquote giornaliere di 110 franchi ciascuna sospese per un periodo di prova di 2 anni".

10.28:

"Magari in Germania i profughi avrebbero quindi trovato una situazione peggiore", prosegue il giudice.

10.27:

Quadri: "Il reato è stato reiterato nel tempo e concerne un numero elevato di migranti. Il disagio a Como c'era, ma non vi era pericolo imminente e non si conoscono le mete finali dei migranti".

10.18:"Gli Stati sovrani anche nell'Ue possono imporre dei limiti agli stranieri. L'ipotesi che l'imputata abbia aiutato l'auto determinazione dei migranti non può essere accettata. Il breve alloggio durato per poche ore non è punibile, ma in questo caso non si può minimizzare. È vero che ogni migrante ha avuto un breve alloggio, ma qui si parla di 24 migranti trasportati con staffetta, non possiamo banalizzare il problema".

10.15:I toni di Quadri continuano a essere severi: "Si sono criticate le guardie di confine e che le procedure in dogana non funzionano. Ammesso e non concesso che sia vero, non è questa la sede per discuterne". "L'intero sistema giuridico rischierebbe sennò di essere ritenuto effimero e vacuo. Seppur comprendendo, e lo dico forte e chiaro, lo spirito di Bosia ed elogiando l'impegno sociale da lei profuso, le lodi per il suo operato si fermano a Como. Perché se andassi oltre i confini, anche infrango l'ordine giuridico costituito".

10.08:

Parla ancora il giudice Quadri: "Con queste premesse non si può non concludere che i fatti adempiono ai requisiti giuridici sotto elencati (...) L'imputata si è organizzata per eludere i confini. Se si fosse presentata in dogana i migranti sarebbero stati respinti. L'agire dell'imputata ha impedito il lavoro dell'autorità. Non ha agito per negligenza, ha volontariamente voluto entrare nel nostro paese con persone senza permesso".

10.05:

"In ogni sentenza ci sono aspetti oggettivi e soggettivi" ha esordito il giudice. "Nel primo caso basta che l'autore renda difficile il compito delle autorità. Basta ospitare qualcuno di nascosto o fargli passare illegalmente il confine, per esempio. Soggettivamente, l'autore deve agire con consapevolezza o per lo meno sapere di commettere un reato. La norma non prevede lo scopo di lucro, la legge colpisce anche chi non si arricchisce secondo appunto l'articolo 116".

"I fatti sono ammessi e da analizzare secondo un profilo giuridico - prosegue Quadri - Il modus operandi era elaborato, con un veicolo, controlli per vedere se le guardie non c'erano per poi procedere con due veicoli a contatto telefonico. I migranti non erano scelti secondo criteri scientifici ma in base ai loro racconti".

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