
Riceviamo e pubblichiamo l'interrogazione del granconsigliere PLR Matteo Quadranti inoltrata al Consiglio di Stato sulla situazione e le prospettive dei richiedenti d'asilo minorenni e giovani non accompagnati.
"A Ginevra il 24 maggio 2017, visto il numero crescente di rifugiati minori non accompagnanti (in seguito: RMNA), venne inoltrata (all’unanimità) una proposta di risoluzione del Gran Consiglio- considerando la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, entrata in vigore il 26 marzo 1997 in Svizzera; la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 e l'Ordinanza federale sulla collocazione dei bambini del 19 ottobre 1977;- evidenziando la preoccupazione per la necessità di fornire ai RMNA ed ex RMNA un'adeguata supervisione per la loro situazione e per stabilire l'individuazione precoce dei disturbi mentali e consapevole dei mezzi importanti che dovrebbero essere dedicati alla loro integrazione, compresa la loro formazione scolastica e professionale;- chiedendo al Governo ginevrino d’invitare le autorità federali a dar seguito alle richieste della Conferenza dei governi cantonali e della Conferenza dei direttori degli affari sociali; tenere conto delle specificità dell'accoglienza, dell'integrazione e della formazione dei minori coperti dalla politica in materia di asilo e infine assegnare ai cantoni le risorse finanziarie necessarie corrispondenti ai costi effettivi connessi all'assistenza e all'integrazione dei RMNA loro assegnati.
Nel frattempo, il 1° marzo 2019 è entrato in vigore l’art 82 cpv. 3bis LAsi relativo alle “Prestazioni d'aiuto sociale e soccorso d'emergenza”, il quale prevede che “Nel collocare richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati, famiglie con figli e persone che necessitano di assistenza occorre tener conto, per quanto possibile, dei loro bisogni particolari”.
Questo articolo concretizza in astratto l’obbligo della Confederazione e dei Cantoni di concedere ai RMNA delle condizioni di esistenza adatte alla loro situazione. Si tratta ora di vedere come sarà applicata in concreto. Non paiono esservi informazioni certe e definite in merito. La Confederazione ad oggi risulta disposta a versare solo fr. 56,09 mensile per minore (art. 22 al. 5 OA 2). Difficile ritenere una tale cifra sufficiente ad incentivare i Cantoni a migliorare la presa a carico dei minori in questione.
Il 27 febbraio 2018, la Corte dei conti di Ginevra, aveva pubblicato un audit di gestione riguardante la custodia dei RMNA indicando una serie di difficoltà nell'implementazione di questo dispositivo, la mancanza di analisi sui bisogni specifici di questa popolazione e l'attuazione di una politica coerente di presa a carico. Furono fatte 12 raccomandazioni al Consiglio di Stato, e ne furono accettate 11.Vi è poi il problema della transizione verso l'età adulta di questi minori raggiunti i 18 anni, transizione che è un virtuale abbandono da parte delle autorità, mentre i bisogni in termini di supporto rimangono invariati. La Conferenza dei direttori cantonali degli affari sociali (CDAS) raccomanda ai Cantoni "di stabilire la messa in atto di servizi di mentoring e per il sostegno socio-pedagogico dei giovani non accompagnati che hanno raggiunto la maggiore età, fino al completamento di una prima formazione e l'acquisizione delle capacità necessarie per condurre una vita indipendente".Anche il Servizio Sociale Internazionale svizzero raccomanda il monitoraggio degli ex RMNA nel suo manuale di gestione, inclusa la continuità delle cure dopo 18 anni e fino ai 25 anni.
In questo contesto, pongo le seguenti domande al Consiglio di Stato:1. Si dispone di un’analisi della situazione e di una visione di politica di assistenza in merito?2. Quanti sono (stati) i minorenni e giovani adulti non accompagnati in Ticino dal 2015?3. Quanti di essi sono stati posti in detenzione nel Cantone Ticino in vista di allontanamento? Dove? Per quanto tempo e per quali motivi? L’art. 3 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo è sempre stato rispettato?4. Come vengono assistiti questi minori e come vengono seguiti dopo i 18 anni dal profilo sanitario, formativo e sociale? fino a che età o a quali condizioni?5. Il governo condivide le raccomandazioni della La Conferenza dei direttori cantonali degli affari sociali (CDAS) e i contenuti del manuale del Servizio Sociale Internazionale svizzero in materia?"
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