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Colpì un agente dopo una partita: confermato il divieto d'entrata
Colpì un agente dopo una partita: confermato il divieto d'entrata
Colpì un agente dopo una partita: confermato il divieto d'entrata
Redazione
8 anni fa
Il TF ha respinto il ricorso di un cittadino portoghese, già espulso a causa delle sue diverse condanne penali

Il Tribunale federale ha confermato il divieto d’entrata per una durata di 4 anni emanato dalla Segreteria di Stato della Migrazione nei confronti di un 29enne cittadino portoghese, espulso dalla Svizzera nell’ottobre del 2015 in seguito a numerose condanne penali, tra cui quella comminatagli il 12 febbraio 2007 per aver colpito in testa un agente di Polizia al termine di una partita di hockey.

Dopo aver inutilmente ricorso al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) contro la revoca del suo permesso di domicilio, il 29enne aveva ricorso anche contro il divieto d’entrata. Un primo gravame era stato respinto l’8 dicembre scorso dal Tribunale amministrativo federale, che ne aveva confermato la liceità riducendone però la durata da cinque a quattro anni.

Secondo la Corte federale “l'insorgente ha più volte dimostrato di essere di nuovo pronto a mettere in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici e l'incolumità di terzi”. Da un lato “attraverso il compimento di atti contro l'integrità fisica di due singole persone, come per altro già fatto anche nel 2006 nei confronti di un agente di polizia, d'altro lato guidando un'auto in comprovato stato di ebrietà, con un tasso alcolemico accertato tra 2,23 e 2,95 grammi per mille”. A questi fatti si aggiunge la condanna, risalente a marzo 2009, ad una pena detentiva di 15 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup per aver custodito presso la propria abitazione 500g di cocaina, vendendo e consumando parte del suddetto quantitativo.

Secondo i giudici di Mon Repos “l'insorgente dimostra di non volere o di non essere in grado di dare il giusto peso ai propri atti”, mentre il divieto d’entrata emanato nei suoi confronti rispetta il principio di proporzionalità. La Corte ha evidenziato come la cui attività delittuosa si sia ripetuta nonostante la vicinanza dei familiari e che “il rapporto diretto con loro non è inoltre impossibile, bensì può ancora avere luogo attraverso visite in Portogallo, Paese di cui la famiglia è originaria”.

Pertanto, con sentenza del 7 maggio pubblicata negli scorsi giorni, il TF ha integralmente respinto il ricorso del 29enne, ponendo a suo carico le spese giudiziarie di 1'000 franchi.

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