
La Società ticinese per l'arte e la natura informa "con soddisfazione" che il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), con sentenza N. 52.217 del 19 luglio, ha accolto il ricorso della STAN, "resosi necessario per evitare la crescita in giudicato di una decisione del Consiglio di Stato (CdS), errata e pericolosa che dichiara irricevibile l'impugnativa da essa inoltrata avverso la decisione del 16 agosto 2016 con cui il municipio di Lugano ha rilasciato all'Associazione Cittadella la licenza edilizia per l'edificazione di un centro residenziale per anziani autosufficienti al mapp. 1683 di quel comune, previa demolizione dell'edificato esistente".
"L’irricevibilità del ricorso pretesa dal CdS e fatta propria dal municipio di Lugano era basata sulla mancanza di legittimazione di un solo membro del Consiglio direttivo (CD) a presentare l’impugnativa a nome e per conto della STAN e, per delega, dell’associazione mantello la Schweizer Heimatschutz - si legge in un comunicato della STAN - A pagina 8 della Sentenza si legge: 'in assenza di una diversa regolamentazione dei poteri di firma iscritta a registro di commercio o altrimenti notificata, a ciascun suo membro, e quindi anche a B. A. quale membro del CD e vicepresidente dell'UP, competeva il potere di rappresentare (con firma individuale) la STAN e, dunque, di inoltrare per conto di quest'ultima (nonché della HS) il ricorso contro il permesso rilasciato dal Municipio. Tanto bastava per considerare che la STAN avesse impugnato validamente la licenza edilizia concessa alla qui resistente'. L'atto di ricorso 15 settembre 2016, sottoscritto da persona legittimata a tale scopo, era dunque ricevibile ed avrebbe dovuto essere esaminato nel merito".
In conclusione il TRAM, come detto, ha accolto il ricorso, annullato la decisione 17 marzo 2017 del CdS e rinviato gli atti alla Prima istanza affinché esamini nel merito il ricorso 15 settembre 2016 della STAN. "Risultano pure smentite le accuse del presidente dell’Associazione promotrice secondo cui la STAN, a corto di argomenti, faceva solo perder tempo. In realtà la perdita di 10 mesi con un’insostenibile motivazione formale e la pretesa illegittimità è stata causata da chi ha infaustamente consigliato l’Associazione stessa".
"Questa chiara decisione del TRAM che blocca sul nascere una tendenza che sembrava prender piede, ossia quella di contestare la legittimità a stare in lite per la difesa dei valori statutari della STAN, segnatamente quelli del paesaggio e del patrimonio culturale del Ticino, sarà utile in futuro anche alle altre associazioni a scopo ideale riconosciute dalla Legge e, alla vigilia della celebrazione dell’Anno europeo del patrimonio culturale indetto per il 2018, rappresenta un ottimo presagio", conclude la STAN.
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