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Ticino
Chiuso il caso del forestale morto nel 2012
Chiuso il caso del forestale morto nel 2012
Chiuso il caso del forestale morto nel 2012
Redazione
7 anni fa
Il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dal padre della vittima contro il decreto di abbandono

Si è definitivamente chiuso il caso del 28enne forestale altoatesino deceduto nel 2012 in Valle d'Arbedo in seguito a una caduta di 50 metri mentre stava disboscando un'area in zona Er del Buco. Il Tribunale federale (TF) ha infatti ritenuto inammissibile il ricorso presentato dal padre della vittima, che si era sempre battuto per la riapertura dell'inchiesta.

L'uomo aveva ricorso contro la decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) la quale, il 2 novembre 2018, aveva respinto il reclamo interposto contro il decreto di abbandono (il terzo nell'intera vicenda, ndr) con cui, il 2 febbraio 2018, la pp Margherita Lanzillo aveva scagionato dall’accusa di omicidio colposo il titolare della ditta grigionese incaricata dei lavori. Ricordiamo che in questa intricata vicenda giudiziaria la pp aveva chiesto il parere di un perito esterno dopo un incongruenza emersa in due settori della SUVA: da un lato un ingegnere della sicurezza aveva sottolineato il corretto agire della ditta retica mentre dall'altro la Divisione giuridica aveva invece evidenziato delle lacune organizzative. Dalle conclusioni del perito, che aveva sgravato la ditta, era quindi scaturito il terzo decreto di abbandono, poi impugnato dal padre della vittima. 

In precedenza la CRP gli aveva dato ragione in due occasioni, obbligando la pp a riaprire l’inchiesta, ma questa colta non è stato così. In estrema sintesi, seguendo le conclusioni del perito giudiziario, la Corte cantonale aveva ritenuto che "il nesso causale tra le accertate violazioni alle disposizioni della direttiva n. 2134 relativa ai lavori forestali della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro e il decesso della vittima è stato interrotto dalla condotta eccezionale, insensata e imprevedibile di quest'ultima che ha scelto di percorrere una via impervia senza adottare le misure di sicurezza che doveva e poteva utilizzare".

Questa decisione non aveva convinto il padre del forestale, che aveva quindi ricorso il ultima istanza TF, postulando l'annullamento del decreto di abbandono e il rinvio degli atti al pubblico ministero, subordinatamente l'annullamento del giudizio della CRP e il rinvio dell'incarto alla Corte cantonale per nuova decisione. Invano.

"L'insorgente - si legge nella sentenza, pubblicata ieri, della suprema Corte federale - non mette in dubbio l'intervenuta prescrizione dell'azione penale con riguardo all'omicidio colposo. Sostiene tuttavia che nel caso concreto entrerebbero in considerazione ipotesi accusatorie più gravi, tra cui quella di esposizione a pericolo della vita altrui, che soggiace a un termine di prescrizione più lungo". A suo dire, cioè, il  comportamento della ditta retica sarebbe stato "talmente grave da indurre a concludere che abbiano intenzionalmente creato un rischio per la vita della vittima, pur ritenendo che lo stesso non si sarebbe realizzato grazie alla reazione di quest'ultima o all'intervento di un terzo".

Tuttavia, ha evidenziato il TF, quest'ultima è un'ipotesi di reato che "non è stata prospettata nel corso dell'istruzione da parte del pubblico ministero, né è stata oggetto del reclamo e neppure del ricorso in materia penale, che l'insorgente ha interposto con l'ausilio di un legale". Pertanto, ha concluso la Corte, il padre della vittima "non dispone di un interesse (attuale) giuridicamente protetto a contestare nel merito la sentenza impugnata".

(Sentenza 6B_1337/2018 del 19 settembre 2019)

nic

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