
È ripreso questa mattina a Locarno il processo a carico dell’ex comandante della Regione IV delle guardie di confine, Mauro Antonini, e dell’ex capo dello Stato maggiore. L’uditore, il tenente colonnello Martino Righetti, ha chiesto che i due imputati vengano condannati a pene pecuniarie e a multe per i reati di reiterata gestione infedele; reiterata falsità in documenti; appropriazione indebita; istigazione all’appropriazione indebita (contestata unicamente ad Antonini).
Per l’ex comandante l’accusa propone una pena pecuniaria sospesa con la condizionale di 120 aliquote e una multa di 4300 franchi; una pena pecuniaria anch’essa sospesa di 80 aliquote e una multa di 3200 franchi per l’ex capo di Stato maggiore. “Gli imputati hanno abusato della fiducia data dall’Amministrazione federale delle dogane. La fiducia tradita dev’essere punita. Gli imputati hanno creato la cassa nera deliberatamente e in correità”. Secondo l’uditore la versione fornita da Antonini su un ripensamento nell’assegnazione di un premio di prestazione all’ex capo di Stato maggiore non sarebbe credibile, così come non sarebbe credibile la versione fornita dal capitano che in aula ieri ha affermato di aver agito su ordine di Antonini, pur sapendo che quello che stava facendo era sbagliato.
Ci sono poi le altre due fonti di denaro: 3500 franchi in buoni e circa 1500 franchi rimasti nelle casse del Circolo culturale della Guardie di confine. Ieri Antonini si è detto ignaro dell’esistenza di questo denaro e del fatto che fosse stato usato per alimentare la cassa nera. “Perché il capitano avrebbe dovuto spontaneamente alimentare una cassa per le spese di Antonini? Entrambi erano a conoscenza di questi buoni”.
Per le difese il primo a parlare è stato l’avvocato Daniele Meier, che rappresenta l’ex capo di Stato maggiore. Meier ha subito voluto sottolineare le incongruenze e il cambio di versione fatto dall’ex comandante della Regione IV delle guardie di confine, riguardo all’assegnazione di un premio di prestazione conferito al suo assistito. Secondo il legale, non ci sono gli estremi per condannare il capitano per gestione infedele e appropriazione indebita: “L’ex capo di Stato maggiore non aveva un potere decisionale sui premi, appannaggio del comandante, e non gestiva alcun fondo. Per quanto riguarda l’appropriazione indebita, l’accusato non ha mai preso un centesimo dalla cassa nera, anzi li distribuiva o li utilizzava per le spese richieste dal comandante”. Per l’ex capo di Stato maggiore è stato chiesto il proscioglimento o una sostanziale riduzione della pena, solo per il reato di appropriazione indebita.
Per il legale di Antonini, l’avvocato Elio Brunetti, non ci sono gli estremi per l’appropriazione indebita. Il denaro non venne utilizzato per spese private di Antonini ma a beneficio del corpo delle guardie di confine. Quanto al reato di reiterata gestione infedele, per il legale la versione fornita dall’ex capo dello Stato maggiore non è attendibile. L’uomo, dopo il suo licenziamento avvenuto a metà agosto del 2018, provava animosità nei confronti del comandante. Per Brunetti si deve ritenere la versione di Antonini: l’idea di creare un fondo per le spese di rappresentanza con il premio di prestazione avvenne dopo la richiesta all’AFD e dopo l’effettivo versamento. Per l’avvocato era facoltà del comandante assegnare questi premi e ritenere a posteriori che 7000 franchi per premiare un solo ufficiale sarebbero stati mal percepiti all’interno del comando, da tutti gli altri ufficiali non premiati. Per questo, in accordo con l’ex capo di Stato maggiore, venne creata la cassa.
Brunetti ha chiesto il proscioglimento dell’ex comandante e un risarcimento per torto morale di 30mila franchi.
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