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Ticino
Chiede due volte l'asilo sotto falso nome
Chiede due volte l'asilo sotto falso nome
Chiede due volte l'asilo sotto falso nome
Redazione
7 anni fa
L'intricata vicenda giudiziaria di un sedicente minorenne si è conclusa con un divieto d'entrata di 3 anni

Una richiesta d'asilo depositata sotto falso nome è costata decisamente cara a un cittadino marocchino, sedicente minorenne, annunciatosi lo scorso 23 gennaio al Centro di registrazione e di procedura di Chiasso.

Dall'analisi dei dati biometrici Eurodac era tuttavia emerso che il ragazzo aveva presenato una domanda d'asilo già nel 2016, in Olanda. In quel caso, affermando di essere nato nel 2000. Il mese successivo la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) aveva respinto la domanda dell'interessato - che aveva fatto perdere le sua tracce sparendo dal Ticino per riapparire qualche giorno dopo a Ginevra - rinviandolo in Olanda. Durante il suo soggiorno in Svizzera (febbraio-maggio 2018) il giovane era stato condannato 6 volte per infrazione alla legge federale sugli stranieri e alla legge sugli stupefacenti. La condanna più grave risale al 12 marzo 2018, quanto era stato riconosciuto colpevole di traffico di Hashish. Nel corso dell'interrogatorio di Polizia aveva inoltre ammesso di essere fuggito da un controllo delle forze dell'ordine.

Preso atto di questi fatti la SEM aveva pronunciato un divieto d'entrata a suo carico valido per 3 anni, provvedimento che il giovane aveva contestato davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF). Nel maggio 2018 aveva inoltre presentato una domanda d'asilo in Austria utilizzando un terzo alias e affermando di essere nato nel 2002. Nel suo ricorso al TAF aveva inoltre affermato di non essere la persona che aveva depositato una domanda d'asilo in Olanda.

I giudici sangallesi non gli hanno però creduto e, constatata le violazione della legislazione sugli stranieri e sugli stupefacenti hanno riconosciuto la fondatezza del divieto d’entrata ritenendo che “l'interesse pubblico alla pronuncia del divieto di entrata nei confronti del ricorrente prevale su quello di quest'ultimo ad entrarvi”.

(Sentenza F-2905/2018 del 28 febbraio 2019)

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