
Non vi sarà nessun seguito disciplinare alla segnalazione fatta sul procuratore generale Andrea Pagani: questa la decisione comunicata oggi dal Consiglio della magistratura. Tradotto: «Non sussistono elementi per aprire un procedimento disciplinare e sanzionare il magistrato». La segnalazione della Sottocommissione Vigilanza del Gran Consiglio, lo ricordiamo, riguardava un incarto risalente al 2021 che vedeva coinvolto il consigliere di Stato dimissionario Claudio Zali. La donna che quest’estate ha pubblicato gli audio delle telefonate con il leghista segnalò al Ministero pubblico il comportamento del consigliere di Stato con altre donne tramite una e-mail e successivamente incontrò il procuratore generale Pagani. In quell’occasione il procuratore decise di non aprire un incarto poiché, a suo dire, non erano date le condizioni per farlo. Nelle scorse settimane la Sottocommissione parlamentare ha quindi chiesto chiarimenti sui motivi che hanno portato il procuratore generale a non aprire un incarto già nel 2021.
L'organo cui compete la sorveglianza sull'operato dei magistrati, riunito nella sua composizione plenaria, si è pronunciato sulla segnalazione ricevuta il 27 agosto con sentenza del 21 settembre notificata ieri all'interessato concludendo, si legge in una nota odierna, «dopo approfondita valutazione, che non sussistono elementi per darvi seguito disciplinare, ossia per aprire un procedimento disciplinare e sanzionare il magistrato».
La decisione del Consiglio della magistratura, si legge in una nota che pubblichiamo di seguito per intero, arriva «dopo approfondita valutazione».
Il Consiglio sorveglia la condotta dei magistrati, «ma non può riesaminare il merito delle loro decisioni né sostituire il proprio giudizio al loro: questo compito spetta alle autorità di merito e di ricorso». Un intervento disciplinare, si legge ancora, è giustificato solo quando il Consiglio accerta una violazione dei doveri professionali da parte del magistrato, oppure una sua mancanza che riveli inoperosità o incompetenza. «Il fatto che si sarebbe potuto agire diversamente o meglio non basta, da solo, a fondare una responsabilità disciplinare».
La segnalazione ha messo in dubbio il modo in cui il Procuratore generale aveva gestito, nel 2021, una querela contro un Consigliere di Stato. Nel valutare la condotta del magistrato, il Consiglio ha potuto considerare esclusivamente ciò che egli conosceva o poteva conoscere all’epoca, 5 anni fa, senza tenere conto di quanto emerso successivamente, in particolare negli ultimi mesi. Le accuse contenute nello scritto anonimo prodotto dalla Sottocommissione sono risultate generiche e prive di riferimenti a specifici atti od omissioni. Dall'istruttoria non è inoltre emerso alcun elemento oggettivo, né alcun indizio, di complicità o sudditanza del magistrato, la cui condotta è anzi risultata adeguata e professionale.
Il Procuratore generale ha sentito sia la denunciante sia la persona denunciata, convocando la donna una seconda volta per chiarire i fatti; l'interrogatorio, tuttavia, non ha potuto concludersi. Dopo il ritiro della querela, il magistrato si è rivolto ai medici che l’avevano in cura in quel periodo per accertare se, al momento del ritiro, la donna fosse in grado di comprendere e di decidere liberamente: gli stessi ne hanno confermato la capacità. Il decreto di non luogo a procedere emesso il 4 novembre 2021 per lesioni semplici e minaccia rientrava quindi nelle competenze e nel margine di apprezzamento del magistrato, e non ha rilevanza disciplinare.
Il Consiglio ha verificato anche come il Procuratore generale si è posto di fronte agli altri possibili reati e se avrebbe dovuto istruirli ulteriormente. Riguardo al presunto trattenimento della donna in un veicolo e alle minacce da lei riferite – fatti astrattamente connotabili, ad esempio, quali possibili sequestro di persona o coazione – gli elementi raccolti non raggiungevano la soglia dei «sufficienti indizi di reato» richiesta dall'art. 309 CPP: la donna non ha mai voluto chiarire la dinamica dei fatti, il denunciato, sentito come imputato, si è avvalso della facoltà di non rispondere, e non risultavano testimoni né altri riscontri oggettivi. A mesi di distanza, nemmeno un intervento della polizia avrebbe offerto concrete possibilità di raccogliere prove utili.
Il Consiglio ha esaminato anche i riferimenti a possibili reati sessuali contenuti nella segnalazione. Nemmeno per essi le vaghe informazioni fornite all’epoca, mai precisate, permettevano di disporre degli indizi indispensabili per poter avere un quadro sufficientemente preciso di cosa sarebbe accaduto e di quali fattispecie penali potevano, oggettivamente, entrare in considerazione, così da poter stabilire come e dove eventualmente indagare. Gli sviluppi successivi (il cosiddetto «senno di poi») non possono, retroattivamente, mutare la valutazione di ciò che il magistrato poteva sapere nel 2021.
Nemmeno per queste ipotesi, la mancata apertura di un'indagine per reati perseguibili d'ufficio lascia spazio all’ipotesi di una possibile violazione disciplinare.
Pur non avendo accertato alcuna violazione disciplinare, volendo trarre insegnamento dall’accaduto, il Consiglio ha invitato il Ministero pubblico a valutare due possibili accorgimenti. Il primo consiste nel formalizzare, per i casi particolarmente delicati, il principio del doppio controllo (il «vier Augen Prinzip»), coinvolgendo almeno un altro magistrato e, nei casi più sensibili, un terzo magistrato, ciò che è stato peraltro già implementato per le note ultime procedure. Il secondo riguarda situazioni in cui il magistrato nutre dubbi sulle condizioni di chi è vittima o presunta vittima in procedimenti penali non sfociati in un’accusa formale: a loro tutela, indipendentemente dall’esito penale, potrebbe essere utile raccogliere anche brevi informazioni presso la cerchia stretta della persona o presso i servizi già attivi.

