
Il il margine di manovra lasciato al Cantone dalle normative federali in ambito di regolamentazione della vendita e della coltivazione della canapa “è già stato integralmente utilizzato”. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato nel suo rapporto sulla mozione presentata il 18 settembre 2017 dal deputato PLR Giorgio Galusero (vedi articolo suggerito).
Nel Canton Ticino, in base all’art. 3 della Legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan), la vendita al dettaglio di prodotti a base di canapa è sottoposta ad autorizzazione preventiva - si legge nel messaggio governativo - Tuttavia, ai sensi dell’art. 2 del relativo Regolamento, non sottostà all’obbligo di autorizzazione previsto da detta legge la vendita di prodotti comprovati essere conformi alla Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr).
Ai sensi dell’Ordinanza sui prodotti del tabacco (OTab) e degli articoli con succedanei del tabacco sono considerati succedanei del tabacco tutte le sostanze destinate ad essere fumate, escluso il tabacco. “Ora, affinché i prodotti a base di canapa siano conformi alla LDerr, è necessario che rispettino quanto sancito dall’OTab”. I prodotti succedanei del tabacco devono essere notificati all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) prima di poter essere commercializzati. Dal momento che le informazioni e gli elementi elencati a tale articolo sono trasmessi all’UFSP essi sono comprovati essere conformi alla LDerr e possono essere messi in vendita. La legge federale non prevede quindi un obbligo di autorizzazione, bensì una sola notifica. La prova di conformità deve essere dimostrata, su richiesta, dal venditore. Quindi, per i prodotti a base di canapa che soggiacciono e che sono conformi alla LDerr e all’OTab, non è necessaria alcuna autorizzazione alla vendita ai sensi della Legge cantonale.
Attualmente la Lcan prevede un divieto generale di vendita al dettaglio di prodotti a base di canapa presso luoghi ritenuti sensibili, con il rimanente margine di manovra che rientra nell’ambito dell’autonomia comunale
Per quel che riguarda una regolamentazione più ferrea, come chiesto da Galusero, il Governo ha spiegato che la Legge sulle derrate alimentari non prevede la possibilità per i cantoni di prevedere condizioni più restrittive, “bensì unicamente l’esecuzione della stessa nella misura in cui non sia competente la Confederazione”.
“Ne consegue che il margine di manovra del Cantone per legiferare su questa materia già disciplinata in ambito federale, sussiste unicamente per i prodotti che non rientrano nel campo d’applicazione delle disposizioni federali”, scrive il Governo. Ciò significa, in altre parole, che il margine di autonomia residuale lasciato al Cantone dalle normative federali è già stato integralmente utilizzato.
Alla luce di queste considerazioni il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio di respingere la mozione di Galusero. “È però intenzione del Cantone valutare una rielaborazione delle disposizioni cantonali in materia di canapa, proponendo delle soluzioni praticabili e reali che tengano conto della compatibilità con il diritto di rango superiore e dell’obiettivo originario della legge, ovvero il controllo e la sorveglianza del territorio da parte delle autorità, usando i margini di manovra che gli spettano e adeguando ancor di più la legge al nuovo fenomeno della cosiddetta “canapa light”. Tale obiettivo, però, non può essere evaso con la presente, differendo completamente dalle richieste della suddetta mozione e non rappresentando nemmeno un controprogetto”.
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