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Ticino
Cambia il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili
Redazione
un giorno fa
Il nuovo articolo 25c RFER introduce una rimunerazione minima trimestrale (Rmin FER) per l’energia immessa in rete dagli impianti con potenza inferiore a 150 kW.

Il Consiglio di Stato introduce la possibilità di far parte di una Comunità locale di energia elettrica (CLE) e una rimunerazione minima per gli impianti che hanno beneficiato di un contributo all’investimento del Fondo per le energie rinnovabili (FER). Analogamente al Consiglio federale, l'Esecutivo cantonale ha modificato il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER), introducendo una serie di disposizioni che entreranno in vigore retroattivamente dal primo gennaio 2026. Gli impianti che hanno beneficiato del contributo CU-FER possono già oggi partecipare a un Raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP), virtuale e non. Con l'aggiornamento del RFER, tali impianti potranno aderire anche a una Comunità locale di energia elettrica (CLE), che consente la commercializzazione dell’energia prodotta attraverso la rete pubblica all’interno di un quartiere o di un Comune. L’energia prodotta dagli impianti al beneficio del CU-FER e consumata all’interno di un RCP o di una CLE è libera dal vincolo di vendita ad AET. L’energia in esubero rimane invece soggetta all’obbligo di vendita ad AET.

Introduzione di una rimunerazione minima

Il nuovo articolo 25c RFER introduce una rimunerazione minima trimestrale (Rmin FER) per l’energia immessa in rete dagli impianti con potenza inferiore a 150 kW (escluse le garanzie d’origine) al beneficio del CU-FER, allineando la politica energetica cantonale ai principi introdotti a livello federale. La Rmin FER è definita dal Consiglio di Stato sulla base della rimunerazione minima stabilita dal Consiglio federale con l'Ordinanza sull'energia, applicando tuttavia una riduzione che considera il contributo all’investimento iniziale CU-FER concesso a livello cantonale e non considerato nel calcolo della Rmin federale.

I valori Rmin FER fissati per il 2026 (escluse le garanzie d’origine) sono pertanto i seguenti:

Impianti < 30 kW: 4.0 ct./kWh

Impianti tra 30 e 150 kW senza autoconsumo: 5.0 ct./kWh.

Impianti tra 30 e 150 kW con autoconsumo: rimunerazione definita in funzione del prezzo medio di mercato trimestrale, considerando 4.0 ct./kWh per la quota di potenza inferiore a 30 kW e 0.0 ct./kWh per la restante quota media della categoria.

 

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