
Un cacciatore è stato assolto su tutta la linea. In un primo tempo era stato condannato ma poi il Tribunale d'appello ha accolto il suo ricorso. La vicenda è alquanto intricata. L'uomo nel settembre del 2011 era stato fermato dai guardiacaccia e accusato per aver partecipato attivamente al tentativo di trafugamento di un cervo femmina allattante (capo vietato). La Divisione ambiente aveva proposto una multa di 300 franchi.
Sempre nello stesso giorno l'uomo è stato accusato di impedimento di atti d'autorità per essersi rifiutato di farsi verbalizzare dagli agenti preposti, per i fatti da lui commessi, e così si è allontanato sostenendo di non avere nulla da dire a riguardo.
Il procuratore lo ha dunque condannato ad una pena pecuniaria di 500 franchi e ad una multa di 100 franchi.
L'uomo ha sollevato opposizione per tutte e due i procedimenti, così il 18 giugno 2013 la Pretura penale ha unito le due procedure e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 500 franchi, alla multa di 300 franchi, e al pagamento degli oneri processuali di complessivi franchi 920. Il giudice ha anche privato l'imputato del suo diritto di cacciare, concedendo la condizionale in prova per un anno.
Lo scorso 26 giugno il cacciatore ha però presentato annuncio d'appello. E così in seconda istanza la Corte d'appello e revisione penale ha stabilito che l'uomo è stato condannato dal giudice per un reato diverso da quello menzionato nel decreto d'accusa. La Divisione dell'ambiente lo aveva accusato di aver partecipato al tentativo di trafugamento di un cervo femmina. Mentre il pretore lo aveva condannato per aver sostenuto psicologicamente l'altro cacciatore nella trafugazione.
Per quello che riguarda l'impedimento di atti d'autorità, il Tribunale d'appello ha stabilito che l'agire del cacciatore è stata una semplice disobbedienza, un comportamento non punibile, e doveva essere dunque assolto.
Per questo il Tribunale d'appello ha assolto l'uomo dall'imputazione di impedimento di atti dell'autorità. Annullando inoltre il giudizio di primo grado per il reato di complicità in trafugazione. Gli oneri processuali di primo grado di 930 franchi sono stati posti a carico dello Stato come pure gli oneri processuali d'appello. Inoltre il Cantone, gli ha dovuto versare 3800 franchi a titolo d'indennizzo.
C.Fini
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