
L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha colpito la BSI solo perché si tratta di un istituto con sede in Ticino? Secondo Filippo Lombardi e Fabio Abate i sospetti di disparità di trattamento sono fondati. E quindi i due consiglieri agli Stati ticinesi hanno depositato oggi un'interpellanza al Consiglio federale, con la quale chiedono di fare maggiore chiarezza sulla politica di comunicazione della FINMA e in particolare sul suo operato nei confronti della BSI.
"Il 24 maggio 2016 la FINMA ha comunicato pubblicamente l’apertura di un procedimento contro la BSI preannunciandone la liquidazione forzata entro fine anno e disponendo misure di divieto dell’esercizio della professione contro i suoi dirigenti" esordiscono Lombardi e Abate nella loro interpellanza. "Questa comunicazione intempestiva – allorquando la Banca medesima aveva appena ricevuto un termine di 30 giorni per presentare le proprie osservazioni, e i fatti che le vengono rimproverati ancora non erano assodati – ha creato grosse difficoltà alla Banca, che ha subito massici deflussi di clienti e si è vista privata delle linee di credito interbancario da parecchi suoi partner, con grave danno per tutti i suoi dipendenti, clienti ed azionisti. Più grave ancora, questa comunicazione ha portato un danno importante e ingiustificato all’intera piazza finanziaria ticinese."
Lombardi e Abate proseguono scrivendo che "in seguito, il 27 maggio 2016, confermando l’esistenza di procedimenti contro altre sei banche di cui non venivano rivelati né i nomi né i dirigenti, la medesima FINMA ha comunicato che “nel caso BSI aveva voluto dare un segnale forte al mercato”. A prescindere dai risultati del procedimento in corso e della maggiore o minore colpevolezza della BSI e dei suoi dirigenti, questo doppio standard della FINMA richiede un chiarimento sulla sua politica di comunicazione che usa in modo selettivo il principio del “name and shame”."
I due parlamentari ticinesi invitano quindi il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. La FINMA, nella sua comunicazione, deve o non deve rispettare – come ogni autorità – il diritto fondamentale alla presunzione di innocenza (art. 74 cpv 3 del Codice di procedura penale)?
2. La FINMA è tenuta o non è tenuta a rispettare il principio di proporzionalità (art. 36 cpv. 3 della Costituzione federale), comunicando solo quando la pubblicazione è l’unico strumento per tutelare gli interessi concreti dei clienti della banca?
3. La FINMA non dovrebbe perlomeno negoziare con le banche interessate questo genere di comunicati, come è prassi di numerosi Ministeri pubblici in Svizzera?
4. Prima di emanare un divieto di esercitare la professione (Berufsverbot) secondo l’art. 3 cpv.2 litt. C della Legge federale sulle banche, la FINMA non dovrebbe essere tenuta ad ascoltare la persona interessata, nel rispetto dell’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale?
5. Quando la FINMA intende adeguare la sua prassi alla sentenza del Tribunale federale del 25 maggio 2016, che ha annullato il divieto di esercizio della professione pronunciato contro un dirigente della Banca Frey di Zurigo?
6. La FINMA è autorizzata a praticare una disparità di trattamento per “dare segnali al mercato” coinvolgendo un istituto in particolare e non altri?
Lombardi e Abate chiedono inoltre se il Consiglio federale è in grado di informare il Parlamento sulle seguenti domande riguardanti il caso particolare del comunicato della FINMA del 24 maggio 2016 concernente le misure prese nei confronti della banca BSI di Lugano:
7. Perché la FINMA ha comunicato le proprie misure disciplinari di confisca e divieto dell’esercizio della professione prima che queste fossero passate in giudicato, come richiede l’art. 34 cpv. 1 della LFINMA, e prima che la stessa misura disciplinare della pubblicazione fosse passata in giudicato come richiede l’art. 34 cpv. 2 della LFINMA?
8. Perché la FINMA ha pubblicato la sua decisione di divieto dell’esercizio della professione contro alcuni dirigenti della BSI prima che questi fossero stati sentiti?
9. Si può ritenere che la FINMA abbia tenuto conto nella sua comunicazione del diritto al rispetto della personalità degli interessati previsto dall’art. 22 cpv. 4 della LFINMA?
10. Perché la FINMA nella sua comunicazione del 24 maggio 2016 non ha citato i due rapporti della Ernts & Young certificanti la legalità della condotta della BSI in merito al Fondo Malese denominato 1MDB, il che avrebbe rispettato la personalità degli interessati come previsto dall’art. 22 cpv. 4 della LFINMA?
11. Perché la FINMA ha diffuso il suo comunicato del 24 maggio 2016 concernente il Fondo Malese 1MDB benché già nel gennaio 2015 il Consiglio d’Amministrazione della BSI avesse deciso di chiudere questo conto e benché da oltre un anno la banca non avesse più relazioni con il Fondo 1MDB?
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