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Ticino
Bosniaca espulsa dal Ticino: Losanna dice no
Redazione
13 anni fa
Nel bel mezzo della polemica su Arlind, il Tribunale federale sconfessa una decisione della Sezione della popolazione del Canton Ticino

Chi lo sa? Magari anche Arlind Lokaj, il 17enne kossovaro cui è stato intimato di lasciare la Svizzera entro il 15 dicembre, avrebbe dovuto rivolgersi ai guidici di Losanna per ottenere ragione?

Una sentenza del Tribunale federale, pubblicata proprio ieri, sembra inserirsi proprio in questa polemica che sta facendo dibattere il Ticino.

Si tratta di un caso assai analogo a quello di Arlind e riguarda una donna bosniaca che vive in Ticino, ma che nel marzo 2012 avrebbe dovuto lasciare il Paese su decisione della Sezione della popolazione del Dipartimento delle Istituzioni del Canton Ticino.

La donna si era sposata in patria nel 2006 con un uomo titolare di un permesso di domicilio in Svizzera. Nel 2007 la coppia è venuta a vivere in Ticino, per cui alla donna è stato concesso un permesso di dimora, con validità di 5 anni. Scaduto quel lasso di tempo, la donna ha chiesto il rinnovo del suo permesso di dimora.

Ma nel frattempo, nel 2008, suo marito era deceduto. La Sezione della popolazione ha quindi ritenuto che era venuto a mancare lo scopo per il quale l'autorizzazione di soggiorno era stata rilasciata, negando alla donna un rinnovo del permesso e fissandole un termine per lasciare la Svizzera.

La donna ha presentato ricorso, ma lo stesso è stato respinto dal Consiglio di Stato. Stesso esito ha avuto il successivo ricorso al Tribunale amministrativo, che ha messo in dubbio pure la genuinità del matrimonio. Comunque entrambe le autorità hanno ritenuto che non esistessero i presupposti per concederle un permesso di soggiorno.

Nel luglio 2013 la donna ha giocato la sua ultima carta, quella del Tribunale federale. I giudici di Losanna hanno rilevato che, come già sostenuto dai colleghi del Tribunale amministrativo, con la conclusione del matrimonio per decesso del coniuge la ricorrente non ha più diritto ad un permesso. Il Tram aveva basato la sua decisione proprio su questo aspetto, visto che per poter rimanere nel nostro paese la donna avrebbe dovuto farne richiesta entro due anni dal decesso del marito, mentre lei l'ha fatto solo in seguito.

Il Tribunale federale ha però sottolineato come il secondo capoverso della medesimo norma prevede che "nessuna formalità è imposta al beneficiario ai fini dell'esercizio del diritto di rimanere." Visto che la donna ha continuato a risiedere in Svizzera anche dopo il decesso del marito, la conclusione dei giudici di Losanna è che la stessa si è chiaramente avvalsa del diritto di proseguire il suo soggiorno nel nostro Paese, malgrado non ne abbia ufficialmente avvertito le autorità.

Non potendo il Tribunale federale riconoscere esso stesso il diritto in soggiorno in Svizzera della ricorrente, i giudici hanno quindi rinviato l'incarto alla Corte cantonale, precisando come nel frattempo la giurisprudenza sia stata modificata. In assenza di circostanze per dubitare della fondatezza di un matrimonio, il decesso del coniuge svizzero deve essere considerato un grave motivo personale e pertanto non occorre neanche più verificare il carattere fortemente compromesso della reintegrazione dello straniero nel Paese d'origine.

Il Tribunale federale ha però riconosciuto che la donna, malgrado dica di essere perfettamente conformata alla cultura elvetica, non ha raggiunto il necessario grado di integrazione. Nemmeno il diritto di recarsi sulla tomba del marito consentirebbe di darle un permesso per risiedere stabilmente in Svizzera.

Ma, per i motivi elencati in precedenza, il Tribunale federale ha comunque deciso di annullare la sentenza del Tribunale amministrativo cantonale e rinviare il caso ai giudici ticinesi che, dopo le opportune verifiche sulla genuinità del matrimonio, dovranno nuovamente esprimersi sul caso.

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