
Niente da fare per una giurista ticinese che nel 2014 ha affrontato - e bocciato – per la terza volta l'esame di capacità per l'esercizio dell'avvocatura. Ovvero l’ultimo tentativo possibile.La decisione della Commissione per l'avvocatura del Cantone Ticino di ritenere insufficiente l'esito del suo esame è stata confermata sia dal Tribunale amministrativo ticinese sia dal Tribunale federale, che si è espresso in merito con sentenza del 14 settembre 2015, respingendo il ricorso nella misura in cui era ammissibile.
La vicenda, a questo punto, inizia a intricarsi. Non essendo ancora stata informata dal suo patrocinatore della decisione del Tribunale federale, la ricorrente si è rivolta ai giudici di Mon Repos domandando di attendere ad evadere il suo ricorso in quanto era sua intenzione presentare - nelle settimane successive - davanti al Tribunale amministrativo cantonale un'istanza di revisione della sentenza da esso emessa il 23 marzo 2015. Inutilmente, nonostante dai referti che intendeva presentare risultasse la diagnosi, risalente al febbraio dello stesso anno, di una grave patologia che le ha causato alterazioni e problemi di concentrazione, sintomi “tali da influire negativamente sull’esito degli esami” che i referti medici hanno confermato essersi acutizzati nei primi mesi del 2015.
A questo punto la donna ha introdotto una domanda di revisione contro il giudizio del 14 settembre 2015 del Tribunale federale domandando la concessione del brevetto d'avvocato e il rinvio dell'incarto al Tribunale amministrativo ticinese per nuovo esame della fattispecie.
I giudici di Losanna hanno però rilevato che fin dal luglio 2015, ovvero da prima della pronuncia del Tribunale federale (14 settembre 2015), “l'istante aveva un quadro sufficientemente chiaro della situazione sia per quanto riguarda le cause che le conseguenze dei problemi di salute di cui soffriva”. Per questa ragione – si legge nella sentenza - una domanda di revisione al Tribunale federale che si riferisce a tali fatti va esclusa. “La domanda – hanno spiegato i giudici - è inammissibile, poiché manifestamente tardiva". Ovvero, la giurista avrebbe dovuto informare subito della malattia al momento del primo ricorso.
La domanda di revisione è stata quindi respinta le spese giudiziarie pari a 2'000 franchi sono state poste a carico dell'istante.
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