
Nulla da fare per una studentessa ticinese, iscritta presso una scuola sanitaria, bocciata con la media del 3.9 al termine dell’ano scolastico 2016/2017. La ragazza non si era rassegnata alla mancata promozione alla classe successiva ma la decisione era stata confermata sia dalla Direzione della Scuola sia dal Consiglio di Stato, sia dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, ai quali si era rivolta su reclamo rispettivamente su ricorso.
A fine giugno 2018 lei e il padre si erano quindi rivolti un ultima istanza al Tribunale federale (TF) inoltrando un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale.A loro avviso "le note delle materie d'insegnamento determinanti per la promozione" sulle quali si basa il diritto federale (ovvero l'art. 17 cpv. 3 dell’ordinanza sulla maturità professionale federale del 24 giugno 2009, OMPr) non sarebbero infatti solo quelle delle discipline di maturità professionale, come previsto dal diritto cantonale, ma anche quelle "delle materie che corrispondono all'orientamento delle formazioni professionali, e indicate dal "programma quadro". In quest’ultimo caso la media della ragazza sarebbe stata pari a 4.2 ma essa, ha spiegato la Corte federale - comprende pure valutazioni di altre competenze che non sono determinanti determinanti poiché non contemplate dall'OMPr.
In base a tale ordinanza, le note determinanti per la promozione sono quelle delle materie d'insegnamento e non invece quella relativa all'approccio interdisciplinare, mentre la promozione avviene se la nota complessiva raggiunge almeno il 4, se lo scarto tra le note insufficienti e il 4 non supera complessivamente 2 punti e se non sono state attribuite più di due note inferiori alla sufficienza.
I supremi giudici losannesi hanno quindi ritenuto inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico e respinto quello sussidiario in materia costituzionale e confermato dunque la mancata promozione della studentessa.
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