
Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha respinto due ricorsi - presentati da autorità cantonali, cittadine e da due compagnie aeree - contro la modifica del regolamento di esercizio dello scalo di Lugano-Agno. Adottata dall'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) nel 2003, essa era stata parzialmente rivista nel 2006. Le decisioni, indica il TAF in una nota odierna, possono essere impugnate davanti al Tribunale federale. Il primo ricorso, sottoscritto da Cantone Ticino, Città di Lugano, Swiss e Darwin Airline SA, faceva riferimento alle disposizioni introdotte nel 2003 relative alla procedura di avvicinamento, mentre il secondo, presentato da Darwin Airline SA, si opponeva alle rivedute misure del 2006. Nel suo comunicato, il TAF conferma la competenza dell'UFAC, «in qualità di autorità di vigilanza degli aeroporti, di prendere misure concernenti la sicurezza». I giudici hanno inoltre concluso che non ci sono state violazioni del diritto di essere sentiti e hanno precisato il campo di applicazione e la validità delle norme internazionali. Per quanto riguarda il ricorso del 2003, il TAF ha respinto l'argomentazione relativa alle esigenze di visibilità minima imposte dall'UFAC. Nell'altro caso, secondo i giudici, le decisioni delle autorità rispettano il principio di proporzionalità. Nel suo comunicato, il TAF ricorda inoltre che nel 2004 il TF si era pronunciato contro la concessione dell'effetto sospensivo dell'entrata in vigore delle misure, chiesto da tutti i ricorrenti. Rammenta pure che, in materia di procedura di avvicinamento, altri ricorsi sono pendenti, in particolare contro le disposizioni supplementari adottate dall'UFAC nel 2009. ATS
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