
Il Tribunale federale ha respinto un ricorso contro le nuove condizioni cantonali relative agli assegni integrativi e di prima infanzia adottate dal Gran Consiglio del Cantone Ticino. La circostanza che gli svizzeri debbano vivere in Ticino solo tre anni, mentre gli stranieri cinque anni, non configura una violazione del diritto costituzionale alla parità di trattamento. Per il momento è stata lasciata aperta la questione se la nuova normativa sia compatibile con gli accordi bilaterali sulla libera circolazione riguado ai cittadini di uno Stato dell'Unione Europea.
Nel 2015 il Gran Consiglio del Cantone Ticino, nell'ambito della discussione del preventivo 2016, ha proceduto alla modifica della legge ticinese sugli assegni di famiglia. I cittadini svizzeri devono vivere, come ora, da almeno tre anni nel Cantone Ticino per poter pretendere il versamento degli assegni integrativi (AFI) e di prima infanzia (API). Per le persone straniere si esige una residenza di almeno cinque anni.
Diversi cittadini stranieri con residenza in Ticino hanno adito il Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della revisione legislativa. Il Tribunale federale respinge il ricorso. Nel quadro del controllo astratto della norma contestata, la Corte è giunta alla conclusione che le differenti condizioni per l'erogazione degli assegni per le persone svizzere e straniere fossero compatibili con il principio della parità di trattamento. Gli assegni cantonali in questione sono nel Cantone Ticino uno strumento della politica familiare. Queste prestazioni di sostegno sono concesse a famiglie ben integrate, che verosimilmente resteranno a lungo in Ticino. Per i cittadini svizzeri si può in genere concludere per un maggior legame con il paese e il luogo, ove vivono rispetto ai cittadini stranieri, i quali tendenzialmente potrebbero cambiare più spesso domicilio.
Alla luce di queste riflessioni, si presentano ragioni obiettive per trattare differentemente gli Svizzeri dagli stranieri. La nuova normativa è stata inoltre esaminata sotto il profilo della Convenzione concernente le norme minime della sicurezza sociale e degli art. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), senza che siano state ravvisate violazioni di sorta. Considerate le molteplici possibili situazioni delle persone interessate (cittadini svizzeri, cittadini di uno Stato non membro dell'UE, cittadini UE, senza attività lucrativa, indipendenti, studenti, ecc.), il Tribunale federale ha lasciato per il momento aperta la questione se la nuova disciplina normativa possa collidere con l'accordo bilaterale sulla libera circolazione tra Svizzera e UE e i corrispondenti regolamenti. La controversia potrà se del caso essere chiarita nell'ambito di un caso concreto di applicazione.
© Ticinonews.ch - Riproduzione riservata

