
Il Tribunale federale (TF) di Losanna ha confermato la revoca del permesso di domicilio di una cittadina italiana che il 4 ottobre 2016 era stata condannata a una pena detentiva di 2 anni e 6 mesi - di cui 24 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni - per ripetuta appropriazione indebita e riciclaggio di denaro.
Preso atto di questa condanna, il 14 dicembre 2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni le aveva revocato il permesso di soggiorno, intimandole di lasciare la Svizzera. Tale provvedimento era stato confermato su ricorso sia dal Governo ticinese, 5 settembre 2018, che dal Tribunale amministrativo cantonale (TRAM) il 18 aprile scorso. Il 22 maggio 2019 la donna, rappresentata dal consultorio giuridico del Soccorso operaio svizzero, aveva inoltrato un ricorso al Tribunale federale contro quest’ultimo giudizio, lamentando un contrasto sia con l'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) sia con il diritto interno.
I giudici di Mon Repos le hanno tuttavia dato torto, confermando la decisione del TRAM. La Corte ha rilevato che la sentenza di primo grado riguardava “importi ragguardevoli (impiego indebito a profitto proprio e di terzi per 733'798.58 franchi e riciclaggio di denaro per 348'204.33 franchi)”. In base alla giurisprudenza del TF la gli atti contestati, commessi tra aprile 2014 e marzo 2015, sono da considerarsi ancora recenti e l'insorgente “non si è per nulla macchiata di un atto isolato”.
“Inoltre - si legge nella sentenza dello scorso 5 maggio scorso pubblicata ieri - anche l'argomentazione secondo cui avrebbe agito a causa di pressioni psicologiche esercitate dal correo/compagno non può esserle di giovamento”. Per la Corte, infine, "le autorità competenti hanno debitamente tenuto conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero". Il ricorso è stato quindi respinto in quanto infondato.
(Sentenza 2C_481/2019 del 5 giugno 2019)
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