
Il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha autorizzato le aperture straordinarie dei negozi di ogni genere nel periodo pre-natalizio 2019 per le domenice dell'8, 15 e 22 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (cfr. Foglio Ufficiale n. 16/2019 di venerdì 22 febbraio 2019, pag. 1868).
A tal proposito il DFE ricorda le principali disposizioni della Legge federale sul lavoro (LL) e della relativa Ordinanza (OLL1), al cui rigoroso rispetto vengono richiamate le parti interessate.
Consenso del lavoratore – art. 19 cpv. 5 LLIl datore di lavoro non può occupare il lavoratore la domenica senza il suo consenso. Per l’occupazione durante le aperture delle domeniche 8 e/o 15 e/o 22 dicembre ogni lavoratore deve dunque firmare il proprio consenso al lavoro domenicale.
Supplemento salariale – art. 19 cpv. 3 LLIl lavoratore che viene occupato durante le domeniche 8 e/o 15 e/o 22 dicembre ha diritto al supplemento salariale del 50% per le ore prestate.
Compensazione per lavoro domenicale – artt. 20 cpv. 2 LL e 21 cpv. 3, 5, 6 e 7 OLL1Se durante l’occupazione alla domenica la durata del lavoro non supera le 5 ore il lavoratore deve compensarle in tempo libero entro le 4 settimane seguenti.Se l’occupazione alla domenica supera le 5 ore il lavoratore ha diritto a un riposo compensativo di 35 ore consecutive (24 ore più 11 ore consecutive di riposo giornaliero) nella settimana di lavoro corrente o successiva al lavoro domenicale. Il giorno di riposo compensativo per il lavoro domenicale che supera le 5 ore deve essere accordato in un giorno lavorativo e non può quindi cadere nel giorno in cui il lavoratore fruisce abitualmente del suo giorno libero.Quando il lavoratore è chiamato a prestare lavoro domenicale, non può essere occupato per più di 6 giorni consecutivi.
Occupazione dei lavoratori le 3 domeniche 8, 15 e 22 dicembre – art. 20 cpv. 1 LLUn lavoratore può essere occupato al massimo per due domeniche consecutive. Il giorno di riposo settimanale deve cadere di domenica almeno una volta ogni due settimane.
Lavoro straordinario – art. 25 cpv. 1 OLL1La domenica non può essere svolto lavoro straordinario. Pertanto, durante l’occupazione alla domenica, la durata settimanale per singolo lavoratore non può superare la durata massima settimanale prevista dalla LL (45 o 50 ore).
Occupazione di giovani – art. 31 LLI giovani fino ai 18 anni compiuti non possono essere occupati durante le aperture straordinarie previste le prossime domeniche 8, 15 e 22 dicembre.
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