
Il Dipartimento delle finanze e dell'economia ha autorizzato le aperture straordinarie dei negozi di ogni genere nel periodo pre-natalizio 2013 nei giorni di domenica 8 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, domenica 15 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, domenica 22 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, martedì 24 dicembre, chiusura alle ore 17.00, martedì 31 dicembre, chiusura alle ore 17.00.
Il DFE ricorda altresì le principali disposizioni della Legge federale sul lavoro (LL) e della relativa Ordinanza (OLL1) al cui rigoroso rispetto vengono richiamate le parti interessate.
Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore la domenica senza il suo consenso. Per l’occupazione durante le aperture delle domeniche 8 e/o 15 e/o 22 dicembre ogni lavoratore deve dunque firmare il proprio consenso al lavoro domenicale. Il lavoratore che viene occupato durante le domeniche 8 e/o 15 e/o 22 dicembre ha inoltre diritto al supplemento salariale del 50% per le ore prestate.
Durante l’occupazione alla domenica, se la durata del lavoro non supera le 5 ore il lavoratore deve compensarle in tempo libero entro le 4 settimane seguenti. Se l’occupazione alla domenica supera le 5 ore, il lavoratore ha diritto ad un riposo compensativo di 35 ore consecutive (24 ore, più 11 ore consecutive di riposo giornaliero), nella settimana precedente o successiva il lavoro domenicale. Il giorno di riposo compensativo per il lavoro domenicale che supera le 5 ore deve essere accordato in un giorno lavorativo. Non può quindi cadere nel giorno in cui il lavoratore fruisce abitualmente del suo giorno di libero.
Quando il lavoratore è chiamato a prestare lavoro domenicale, non può essere occupato per più di 6 giorni consecutivi. Un lavoratore potrà essere occupato al massimo per due domeniche consecutive. Il giorno di riposo settimanale deve cadere in domenica almeno una volta ogni due settimane. Alla domenica non si può svolgere lavoro straordinario. Pertanto, durante l’occupazione alla domenica, la durata settimanale per singolo lavoratore, non potrà superare la durata massima settimanale prevista dalla LL (45 o 50 ore).
Infine, i giovani fino ai 18 anni compiuti, non possono essere occupati durante le aperture straordinarie previste le prossime domeniche 8, 15 e 22 dicembre.
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