
Il Tribunale federale (TF) annullato la decisione della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni (DI) – confermata su ricorso sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale cantonale amministrativo - di espellere dalla Svizzera una cittadina portoghese, da più di un anno a beneficio dell’assistenza pubblica.
La donna, madre di una ragazza di 20 anni, era arrivata in Svizzera nell'ottobre del 2013 proveniente dalla Spagna, dove risiedeva dal 2004. Al suo arrivo, aveva ottenuto dalle autorità del Canton Vaud un permesso di dimora valido fino al 23 gennaio 2019 per svolgere un'attività lucrativa dipendente e nell’aprile 2016, è stata autorizzata a trasferirsi in Ticino. Il 20 febbraio 2014 aveva interrotto la propria attività di cameriera e, dopo avere esaurito le indennità di perdita di guadagno di cui beneficiava a seguito della sua incapacità lavorativa, nel luglio 2016 aveva cominciato a percepire l'assistenza pubblica. Nel 2015 anche la figlia era arrivata in Svizzera e la donna aveva chiesto il ricongiungimento familiare.
Tuttavia, il 1° settembre 2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni le aveva revocato il permesso di dimora di cui disponeva respingendo inoltre la domanda di rilascio di un permesso di dimora alla figlia a causa della sua totale dipendenza dall’assistenza pubblica.
Come detto, tali provvedimenti sono stati in seguito confermati sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale cantonale amministrativo. Madre e figlia, patrocinate dall’avv. Cesare Lepori, si sono così rivolte al Tribunale federale, che ha dato loro ragione.
Il giudici di Mon Repos hanno ritenuto che - nonostante la donna fosse senza impiego da oltre due anni, non svolgesse più un'attività lavorativa dal febbraio 2014, non disponesse di mezzi finanziari sufficienti per poter pretendere di ottenere un permesso di soggiorno quale persona senza attività lucrativa - la causa deve essere rinviata al Tribunale cantonale amministrativo per nuovo giudizioIn base al Regolamento (CEE) n. 1251/70 relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, infatti, prevede che ha diritto di rimanere a titolo permanente nel territorio di uno Stato membro il lavoratore che, essendo residente senza interruzione nel territorio di tale Stato da più di due anni, cessa di esercitarvi un'attività subordinata a seguito di inabilità permanente al lavoro.
La corte cantonale dovrà quindi accertare l'esistenza o meno di un "infortunio sul lavoro" o di una "malattia professionale" quali causa dell’inabilità al lavoro della ricorrente. Pur non avendo soggiornato in Svizzera per due anni e pur non avendo consegnato alle autorità cantonali la documentazione volta a dimostrare di avere subito un infortunio tale da averle comportato un'incapacità lavorativa al 100% il TF le ha concesso il beneficio del dubbio, finché le autorità competenti in materia di assicurazioni sociali non si siano definitivamente pronunciate.
Lo Stato del Cantone Ticino, inoltre, dovrà versare alle ricorrenti un'indennità complessiva di 2'500 franchi a titolo di ripetibili per la sede federale.
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