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Annullata l'espulsione di una mamma nigeriana
Annullata l'espulsione di una mamma nigeriana
Annullata l'espulsione di una mamma nigeriana
Redazione
8 anni fa
Il TF ha accolto il ricorso della donna, cui la Sezione della popolazione aveva rifiutato di rinnovare il permesso B

Il Tribunale federale ha annullato l’espulsione di una cittadina nigeriana, madre di due figli e residente in Ticino dal 2012, decisa nell’agosto del 2015 dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni.

La donna, beneficiaria di un permesso di dimora da 6 anni, si era separata dal marito da maggio 2015 e aveva ottenuto l’affidamento dei due figli. Tuttavia, constatato che lo scopo per il quale l'autorizzazione di soggiorno che le era stata conferita era venuto a cadere, il 13 agosto 2015 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni le aveva negato il rinnovo del permesso di dimora assegnandole un termine per lasciare il territorio elvetico.

Su ricorso, tale provvedimento era stato in seguito confermato sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale cantonale amministrativo, espressosi in merito con sentenza del 30 ottobre 2017. La corte cantonale aveva constatato l'assenza di un'integrazione avvenuta con successo in quanto nei tre anni durante i quali ha vissuto in comunione domestica con il marito la ricorrente non ha svolto nessuna attività lucrativa e che in seguito alla separazione, nonostante i suoi sforzi, “la sua integrazione professionale non ha nulla di eccezionale, in quanto tutte le attività svolte finora non le hanno permesso di evitare di percepire 90 indennità giornaliere”.

La donna aveva quindi ricorso in ultima istanza al Tribunale federale, di essersi integrata a sufficienza e ottenendo ragione. I giudici di Mon Repos, con sentenza del 13 marzo scorso, hanno infatti evidenziato come ancor prima della separazione la donna si sia sforzata di trovare un'attività lucrativa, trovando concretamente più di un impiego e ciò, nonostante dovesse in parallelo occuparsi di due figli in tenera età”.

Considerata l’assenza di precedenti penali e la natura puntuale della dipendenza dall'aiuto sociale (poco più di 15'000 franchi), la Corte federale ha annullato la sentenza del TRAM e rinviato la causa alla Sezione della popolazione affinché le rilasci un permesso di dimora. Il Cantone le dovrà inoltre versare un'indennità di 1'500 franchi per ripetibili della sede federale.

(Sentenze 2C_1053/2017)

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