
Spetterà al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) esprimersi sul ricorso della deputata dei Verdi Tamara Merlo contro la decisione del Gran Consiglio di non procedere con il riconteggio delle schede della votazione cantonale del 12 febbraio dell'anno scorso in merito alla modifica costituzionale 'Per una maggiore protezione giuridica degli animali" respinta, come ricorderete, con uno scarto di 35 voti.
Vista la differenza minima emersa dalle urne, l'11 marzo 2017 la deputata aveva presentato un ricorso al Gran Consiglio, lamentando un possibile errore nel conteggio delle schede. Il 16 ottobre 2017 il Parlamento cantonale, in assenza di indizi concreti di un conteggio errato, aveva respinto il gravame. Tamara Merlo si era così rivolta in ultima istanza al Tribunale federale.
I giudici di Mon Repos hanno concluso che, per il rifiuto di procedere a un riconteggio, "secondo il diritto federale i Cantoni sono liberi di prevedere o meno un rimedio di diritto cantonale". Qualora lo istituiscano, l'ultima istanza di ricorso dev'essere tuttavia un tribunale.
Rilevato che contro le decisioni dell'Ufficio cantonale di accertamento è stato istituito un rimedio di diritto, quale ultima istanza cantonale deve pertanto essere un'autorità giudiziaria a esprimersi sul ricorso.
Il ricorso di Tamara Merlo è stato quindi ritenuto inammissibile e l'incarto è stato trasmesso al Tribunale cantonale amministrativo affinché si pronunci sullo stesso.
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