
Dopo che il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il ricorso di una ditta del Sopraceneri che aveva contestato l'obbligo di iscriversi all'albo LIA, la Commissione di vigilanza LIA prende posizione spiegando che "la decisione del TRAM non va generalizzata", visto che "la procedura riguarda un caso particolare".
"Un’azienda, attiva principalmente nella semplice vendita (che di per sé non costituisce un’attività artigianale) svolgeva marginalmente anche delle attività artigianali assoggettate alla legge. Per questa ragione aveva chiesto alla Commissione di vigilanza LIA se per tali attività artigianali fosse comunque necessario ottenere l’iscrizione all’albo" si legge in un comunicato firmato dal presidente della Commissione di vigilanza LIA Renzo Ambrosetti e dalla direttrice Cristina Bordoli Poggi. "Dato in particolare che il testo di legge non permette delle eccezioni all’obbligo di iscrizione all’albo a dipendenza dell’ordine di grandezza dei lavori artigianali svolti, la Commissione di vigilanza aveva risposto per l’affermativa. La decisione del TRAM ha dunque stabilito unicamente che nel caso concreto, sostanzialmente in applicazione del principio di proporzionalità, la ditta non necessitava dell’iscrizione all’albo."
"La decisione del TRAM ha di converso stabilito che le contestazioni sollevate dal ricorso contro la legge LIA stessa sono persino irricevibili. Ha dunque scartato, senza neppure dover scendere nel merito, tutte quelle critiche che il ricorso aveva mosso nei confronti della LIA in chiave generale" scrive ancora la Commissione di vigilanza LIA. "La sentenza non ha dunque stabilito che la legge non sia valida o sia in qualsiasi modo contraria al diritto, ha per contro stabilito che occorreva confrontarsi unicamente con la decisione della Commissione dal profilo puntuale e concreto. Ancora, l’esito della procedura riguarda una situazione particolare, per certi versi anche "limite"."
"Una corretta lettura della sentenza del TRAM permette in definitiva di riassumere sinteticamente le seguenti conclusioni", scrive la Commissione di vigilanza LIA: "la libertà economica non è un diritto assoluto e può legalmente essere limitato per ragioni di interesse pubblico preponderante; nella misura in cui si prefigge di tutelare la sicurezza pubblica rispetto alle opere artigianali eseguite contrariamente alle regole dell’arte, la LIA può validamente perseguire un tale interesse pubblico; il caso concreto, per ragioni essenzialmente di proporzionalità, non permetteva di esigere l’iscrizione della ditta in questione all’albo LIA in particolare data la scarsa rilevanza dei lavori artigianali svolti rispetto al campo di attività principale (non artigianale) della stessa. È in questo senso (ma non generalizzando) che la sentenza ha stabilito che la libertà economica della ditta era stata violata."
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