
Le statistiche del Tribunale amministrativo federale (TAF) parlano chiaro: più di una persona su tre contesta in giustizia il diniego della richiesta d’asilo da parte Segreteria di Stato della migrazione (SEM), e spesso ottiene ragione a causa di decisioni "frettolose, incomplete o sbagliate". I dati, portati alla luce la scorsa domenica dal Caffè, confermano che talvolta le dichiarazioni rese dai richiedenti l’asilo non vengono sufficientemente approfondite (vedi articolo suggerito). E questo, in sede ricorsale, può fare la differenza.
In tre diverse sentenze pubblicate oggi, ad esempio, il TAF ha ritenuto incompleto l’accertamento svolto dalla SEM e ha dato ragione a tre richiedenti l’asilo che, patrocinati dai giuristi del SOS Ticino, avevano presentato ricorso ottenendo la pronuncia di una nuova decisione.
Il primo caso riguarda due cittadine eritree, madre e figlia 16enne, espatriate nel 2015 conseguentemente all’arresto della donna, disposto dalle autorità a causa dei pareri critici contro il Governo espressi dal marito (espatriato nel 2007 in Israele) tramite una radio clandestina. Dopo aver patito maltrattamenti di vario genere ed essere rimasta in stato di fermo per ben quattro mesi, la richiedente asilo sarebbe stata rilasciata senza accuse formali. Un mese e diverse visite dei militari dopo avrebbe lasciato il paese con la figlia. Giunte in svizzera nell'ambito di un programma di ricollocamento, il 14 settembre del 2017 madre e figlia avevano depositato una domanda d'asilo che la SEM aveva respinto. Secondo il TAF, tuttavia la SEM non ha tenuto in debita considerazione alcune circostanze potenzialmente rilevanti per l'esito della vertenza e ha stabilito che, tenendo in debito conto il grado di esposizione mediatica, occorrerà esaminare nel dettaglio le dichiarazioni effettuate in pubblico e sul web dal marito rispettivamente padre delle insorgenti.
Il secondo caso riguarda invece un cittadino eritreo che aveva dichiarato di essere fuggito da un campo di addestramento nonostante le autorità avessero iniziato a richiamare in servizio i giovani del suo girone, mentre il terzo un cittadino turco che ha lasciato il suo Paese a causa della pressione esercitata nei confronti delle persone di etnia curda. L’interessato aveva fatto menzione di alcuni fermi che si sarebbero sempre risolti con il suo rilascio senza accuse formali e aveva riferito di aver subito offese ed insulti per mano della polizia nonché di essere stato oggetto di alcune ricerche ad opera di sconosciuti presso il suo domicilio. Inoltre, durante un momento di svago, l'interessato avrebbe subito delle vie di fatto dopo aver dichiarato pubblicamente di aver votato per l'HDP. Simpatizzante del PKK aveva infine anche asserito di essere stato oggetto, già in tenera età, di repressioni, a causa del fratello, già residente in Svizzera. In questi ultimi due casi il Tribunale ha ritenuto giudizioso rinviare la presente causa alla SEM affinché verifichi "dettagliatamente e sulla base di un giudizio di probabilità preponderante" la plausibilità del racconto dei due richiedenti l’asilo.
Tutti i ricorsi sono dunque stati accolti e gli atti di causa sono ritrasmessi alla SEM per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
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