
“Sì, faccio uso quotidiano di canapa da almeno 40 anni”. Un’ammissione, quella di una cittadina ticinese, che ha fatto drizzare le antenne ai funzionari della Sezione della circolazione, che le hanno ordinato di sottoporsi ad un accertamento medico e laboratoristico preliminare della sua idoneità alla guida di veicoli a motore. I fatti risalgono all’aprile del 2015 quando la donna, allora 62enne, era stata interrogata dalla Polizia cantonale in merito all'importazione dai Paesi Bassi, tramite invio postale, di 15 semi di marijuana. Nell'interrogatorio la donna ha ammesso di fare un uso quotidiano di canapa da almeno 40 anni, precisando che da allora il suo consumo giornaliero poteva essere quantificato in circa 1 grammo. Nell'ambito della perquisizione effettuata lo stesso giorno presso il suo domicilio, la polizia ha inoltre rinvenuto 113 grammi lordi di marijuana.
Dopo avere sentito l'interessata, con decisione del 21 luglio 2015 la Sezione della circolazione le ha ordinato di sottoporsi ad un accertamento medico e laboratoristico preliminare della sua idoneità alla guida di veicoli a motore a cura dell'Unità di Medicina e Psicologia del traffico. Adito dall'interessata, il 22 settembre 2015 il Consiglio di Stato ha respinto il suo ricorso mentre il 2 settembre 2016 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso presentato dalla donna contro la decisione governativa. La Corte cantonale ha sostanzialmente ritenuto che esisteva un sospetto di dipendenza dovuto ad un consumo di cannabis duraturo, regolare e non misurato da parte dell'interessata tale da suscitare fondati dubbi sulla sua attitudine alla guida. Ha quindi confermato il provvedimento, considerandolo giustificato e rispettoso del principio della proporzionalità. La donna ha quindi impugnato questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di annullare la decisione del 21 luglio 2015 della Sezione della circolazione.
I giudici del Tribunale federale hanno però dato ragione alle autorità ticinesi, evidenziando in primis come “l'idoneità alla guida presuppone in particolare che il conducente sia libero da ogni forma di dipendenza che pregiudichi la guida sicura dei veicoli” e che “la licenza di condurre possa essere revocata per un tempo indeterminato se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida”.
“Un consumo regolare di canapa, ma controllato e moderato, non consente di per sé di concludere ad un'inidoneità alla guida”, si legge nella sentenza. Tuttavia, “se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica. Secondo la giurisprudenza, qualora vi siano sospetti di una dipendenza dall'alcool o da stupefacenti, l'autorità competente deve ordinare un chiarimento medico, in particolare laddove esistono concreti elementi suscettibili di fare ritenere seriamente dubbia l'idoneità alla guida del conducente interessato.
La ricorrente, che nel frattempo ha rettificato la sua dichiarazione iniziale sostenendo che il suo consumo giornaliero sia di 0,3 grammi e non di 1, richiama la giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui un consumo regolare di canapa, ma controllato e moderato, non consente di per sé di concludere ad un'inidoneità alla guida. La ricorrente ha richiamato un caso del 2013 di un conducente che da decenni fumava circa 4 spinelli alla settimana e ha potuto conservare la patente, argomentando che per giurisprudenza del TF stesso un consumo di canapa regolare e moderato non è causa sufficiente per rendere non idonei alla guida.
Il Tribunale federale ha però ritenuto rilevante la prima dichiarazione e il consumo giornalieri, quantificabile in due spinelli alé giorno, è stato ritenuto “un consumo prolungato e continuo”. Per questi motivi, il Tribunale federale ha respinto il ricorso della donna, ponendo a suo carico le spese giudiziarie, pari a 2'000 franchi.
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