
Il Governo ha risposto negli scorsi giorni a un'interrogazione di Massimiliano Robbiani sul caso della studentessa che da oltre 23 anni si iscrive alla prima liceo di Bellinzona. Una situazione definita "incredibile" dal deputato, che aveva puntato anche il dito sui costi per allievo, ossia circa 15mila di franchi all'anno.
Sorvolando il tono "inutilmente polemico", il Governo nella sua risposta specifica che non vige alcun limite di età per l'ammissione alla prima classe di liceo. Inoltre, fino al nuovo Regolamento delle scuole medie superiori, entrato in vigore il 15 giugno 2016, le disposizioni non limitavano nemmeno la possibilità di iscriversi riputetamente alla stessa classe. "La persona in questione ha quindi agito nel rispetto delle norme vigenti, sia per quanto riguarda l'iscrizione, sia per quanto riguarda gli abbandoni, sempre giustificati da motivi di salute".
Con il nuovo regolamento però le cose cambiano, visto che verrà limitato il numero di anni scolastici non superati ammissibili (una sola bocciatura tra la prima e la terza liceo). Questo vale anche per l'anno scolastico abbandonato, che verrà considerato non superato: "Gli anni scolastici abbandonati dalla persona in questione a partire dallo scorso settembre saranno quindi considerati nel quadro dell’applicazione del nuovo limite alle ripetizioni, che secondo l’art. 48 cpv. 5 del regolamento in caso di superamento del limite porta ad una decisione di blocco dell’iscrizione". Il che tradotto significa che, salvo eccezioni, la studentessa potrà al massimo iscriversi ancora una sola volta.
Per quanto riguarda la questione dei costi, il Consiglio di Stato ribadisce che il calcolo effettuato da Robbiani è errato. Il costo per allievo liceale di 15mila franchi all'anno rappresenta "solo un dato statistico al quale ci si riferisce per fissare la tariffa per persona applicabile agli allievi provenienti fuori Cantone".
A determinare la spesa per la formazione liceale, spiega il Governo, non è la somma di 15mila franchi moltiplicata per il numero di allievi iscritti, ma l’organizzazione delle 5 sedi in sezioni adeguate ad accogliere gli allievi. "È quindi errato sostenere che la persona di cui si parla nell’atto parlamentare provochi costi all’anno a cagione della sua iscrizione. L’ammissione di un singolo allievo non implica necessariamente la costituzione di una sezione supplementare, condizione quest’ultima che non si è verificata nel caso preso in esame dall’atto parlamentare, visto che l’ammissione dell’allieva non ha richiesto la creazione di un’ulteriore classe. Un allievo in più può comportare maggior lavoro per i docenti della sezione nella quale esso viene collocato, ma nel caso specifico possiamo dire che non è mai pervenuta né alla direzione dell’istituto né all’Ufficio dell’insegnamento medio superiore qualche osservazione particolare da parte degli insegnanti. Anche da parte degli allievi non è mai pervenuto nessun reclamo per questa situazione. Questo a dimostrazione di come, oltre a non pesare sulle finanze, la persona in questione non costituisce un elemento di disturbo per lo svolgimento dell’attività didattica".
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