Cerca e trova immobili
Ticino
19 Comuni perdono al Tribunale federale
19 Comuni perdono al Tribunale federale
19 Comuni perdono al Tribunale federale
Redazione
8 anni fa
Sono stati respinti i ricorsi del dicembre 2016 contro il blocco del riversamento dell’imposta sugli utili immobiliari

Il Tribunale federale ha respinto i ricorsi presentati nel dicembre del 2016 da 19 comuni ticinesi (Canobbio, Gordola, Collina d'Oro, Muralto, Ascona, Minusio, Brissago, Orselina, Locarno, Brusino Arsizio, Mezzovico-Vira, Tenero-Contra, Losone, Brione s/Minusio, Massagno, Bissone, Savosa, Ronco Sopra Ascona, Torricella-Taverne), congiunti in una sola causa in quanto simili, contro la modifica della Legge tributaria adottata il 20 settembre 2016 dal Gran Consiglio ticinese nell’ambito della manovra di risanamento finanziario. Il Parlamento, ricordiamo, aveva modificato tale Legge abrogando gli art. 140 e 314d cpv. 2 LT/TI introducendo de facto un blocco del riversamento nelle loro casse dell’imposta sugli utili immobiliari (l’ex TUI). 

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la modifica di legge è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'11 novembre 2016 e l'entrata in vigore è stata fissata al 1° gennaio 2017. Tra il 2 e il 12 dicembre 2016 i 19 Comuni si erano rivolti al Tribunale federale chiedendo l’annullamento dell’abrogazione dei suddetti articoli.

La Corte federale ha innanzitutto respinto la tesi della lesione dell'autonomia comunale, tutelata dagli art. 50 della Costituzione federale e 16 della Costituzione ticinese. “Occorre constatare - si legge nella sentenza del 20 febbraio pubblicata oggi - che gli insorgenti non considerano rispettivamente non dimostrano che la perdita degli introiti provocata dalla modifica di legge contestata comporterebbe un disequilibrio finanziario tale da compromettere addirittura la loro stessa esistenza”. Pertanto anche una violazione dell'art. 16 cpv. 1 Cost./TI, che garantisce l'esistenza del Comune quale ente di diritto pubblico, va esclusa.

Esclusa la violazione dell'autonomia comunale i giudici di Mon Repos hanno stabilito che l’abrogazione dell'art. 140 LT/TI, fissata per il 1° gennaio 2017, non contrasta con il divieto dell'effetto retroattivo. I ricorsi sono quindi stati respinti in quanto infondati. Le spese giudiziarie di 9'500 franchi sono poste a carico dei ricorrenti in ragione di 1/19 ciascuno.

Gli articoli abrogati:

Art. 140Il gettito d'imposta è ripartito in ragione del 40% ai Comuni di situazione dei fondi e il rimanente allo Stato, per quanto il moltiplicatore comunale d'imposta sia almeno del 100 per cento; in caso contrario la quota spettante al Comune è ridotta proporzionalmente ai punti del moltiplicatore inferiori al 100 per cento e attribuita allo Stato. Il riparto è eseguito annualmente.

Art. 314d2 In deroga all'articolo 140 non si fa luogo al riparto d'imposta ai Comuni per le imposte sugli utili immobiliari relative ai trasferimenti di proprietà iscritti a registro fondiario, rispettivamente alle contrattazioni concluse a partire dall'anno 2006 e fino all'anno 2009 compreso.

© Ticinonews.ch - Riproduzione riservata