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Ticino
1'066 fallimenti in Ticino nel 2016
1'066 fallimenti in Ticino nel 2016
1'066 fallimenti in Ticino nel 2016
Redazione
10 anni fa
Rizzi stigmatizza gli abusi, mentre l'Ufficio fallimenti spiega: "In certi casi può intervenire il Ministero pubblico"

Imprese che si buttano sul mercato lavorando sotto costo e che poco prima di fallire trasferiscono i macchinari a un'altra società, ripartendo da zero e lasciando i debiti a carico della collettività. Non è certo la prima volta che il Ticino si trova confrontato con casi simili e spesso a rimetterci sono gli ex dipendenti, che in qualche caso possono incassare solo una parte dei loro salari arretrati grazie all'Ufficio insolvenza.

Il tema è tornato d’attualità negli scorsi giorni, con la notizia del fallimento di una ditta del Mendrisiotto attiva nel settore degli impianti elettrici, anche se il titolare ha poi smentito di aver ripreso a lavorare sotto le vesti di un’altra società, aperta nel 2012 e rimasta inattiva. Ma spesso c'è chi infrange la legge. E il tema, a pochi giorni dalla votazione sulla Riforma III dell’imposizione delle imprese, è tornato d’attualità e ha destato non poche preoccupazioni. E in molti, dai cittadini ai politici del Cantone, si sono posti qualche domanda.

“Sul fronte dello sviluppo economico ci impegniamo a sostenere aziende che portano competenze, innovazione e posti di lavoro adeguatamente retribuiti in Ticino – ci dice il direttore della Divisione dell’Economia Stefano Rizzi -. D’altra parte non posso che stigmatizzare ogni possibile mancato rispetto della legge. In Ticino ci sono tante aziende virtuose e sono sicuramente la maggioranza. La riforma fiscale favorirà lo sviluppo di aziende che fanno innovazione”.

In Ticino le procedure fallimentari sono di competenza dell’Ufficio dei Fallimenti del Cantone Ticino (UF), che abbiamo contattato per un approfondimento. La legge di riferimento in questi casi è la Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

“Al momento della ricezione del decreto di fallimento, l’UF verifica la situazione della società fallita e procede all’inventario dei beni. Eventuali trasferimenti di beni precedenti al fallimento vengono in egual modo verificati. Seppure tali trasferimenti possano essere validi dal punto di vista giuridico al momento dell’eventuale conclusione dei relativi contratti, la LEF prevede che taluni atti siano revocabili dall’amministrazione fallimentare, in modo da poter far rientrare nella Massa beni a volte ingiustificatamente allocati. In caso di dolo, ovvero di manifesta volontà di nuocere ai diritti dei creditori, sono revocabili tutti gli atti conclusi nei cinque anni precedenti alla dichiarazione di fallimento”.

Esistono inoltre reati specifici previsti dal Codice Penale in ambito esecutivo e fallimentare, quali ad esempio la diminuzione dell’attivo in danno dei creditori, cattiva gestione, distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, bancarotta fraudolenta, frode nel pignoramento. “Qualora siano dati gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati indicati, la fattispecie diventa di competenza del Ministero Pubblico, che interviene generalmente su segnalazione degli uffici o dei creditori danneggiati, ciò che è avvenuto anche in tempi recenti con casi noti alle cronache”.

Per quel che riguarda la possibilità di avviare un’altra attività, la LEF non prevede impedimenti particolari per i titolari di società coinvolti in procedure fallimentari. “Se opportunamente sfruttate, le normative in vigore sono sufficienti per chiamare gli organi delle società fallite a rispondere dei propri atti, sia in sede civile che in sede penale. Da tempo sono tuttavia in corso discussioni a livello nazionale volte a stabilire l’opportunità di eventuali modifiche legislative che possano rafforzare la protezione delle parti che potrebbero trovarsi lese da atteggiamenti troppo disinvolti”.

Il numero complessivo di procedure trattate dagli uffici sul territorio cantonale nel 2016 è di 1044. Il numero di incarti comprende tuttavia tutte le procedure di competenza dell’UF, ovvero i fallimenti societari, i fallimenti privati (su richiesta del debitore stesso), le procedure di liquidazione causa lacune organizzative (su istanza dell’Ufficio del Registro di commercio) e le procedure di liquidazione delle eredità in caso di rinuncia degli aventi diritto alla successione.

nic

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