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Svizzera
Vuole restare col figlio della cugina, malato di cancro. Ma...
Vuole restare col figlio della cugina, malato di cancro. Ma...
Vuole restare col figlio della cugina, malato di cancro. Ma...
Redazione
8 anni fa
Il ricorso di una 35enne cittadina guineana è stato dichiarato irricevibile. Ora ovrà lasciare la Svizzera

Ha ricorso fino al Tribunale federale (TF) ma non c’è stato nulla da fare. Una 35enne cittadina ivoriana non potrà beneficiare di un permesso di dimora per rimanere in Svizzera con la cugina, il cui figlio di 7 anni è in cura presso l'ospedale universitario di Losanna (CHUV) per combattere un tumore al cervello.

Il piccolo era stato ricoverato nel luglio del 2015 grazie all’assicurazione medica internazionale dei genitori. Da settembre 2015 a ottobre 2016 aveva seguito un trattamento di chemioterapia e radioterapia al termine del quale i medici avevano ritenuto più prudente prolungare la sua permanenza in Svizzera. Il 3 febbraio 2017 la 35enne aveva beneficiato di un visto per ricongiungimento famigliare della validità di 89 giorni e si era occupato di lui in attesa della madre, che si sarebbe arrivata qualche settimana più tardi insieme al marito. La famiglia aveva potuto beneficiare di un permesso B grazie anche alla stabilità economica dei coniugi (il padre, cittadino canadese, è direttore generale di una società televisiva guineana, la madre, guineana, è responsabile della gestione e della produzione di un’azienda in Burkina Faso) mentre la richiesta della 35enne era stata respinta il 1. giugno 2017 dal Servizio della popolazione del Canton Vaud.

La vicenda era approdata al Tribunale cantonale ma, mentre la procedura era ancora pendente, i medici avevano dovuto riprendere la chemioterapia. La durata della terapia era stata quantificata in almeno 70 settimane. L’8 marzo 2018 la Corte aveva respinto il suo ricorso e la donna si era rivolta in ultima istanza al TF, cui aveva fatto presente l’aggravarsi delle condizione del giovanissimo parente, postulando in via principale l’ottenimento di un permesso B e subordinatamente il rinvio degli atti all’istanza inferiore per nuovo giudizio.

La Corte federale, che le aveva concesso l’effetto sospensivo, ha tuttavia respinto la tesi della ricorrente, che aveva lamentato una violazione dell’articolo 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare, ndr). Tale articolo – hanno spiegato i giudici di Mon Repos nella sentenza del 5 ottobre scorso pubblicata oggi – tutela solo i legami familiari stretti (ad esempio quelli tra genitori e figli) mentre la ricorrente è solo la cugina della madre del bimbo bisognoso di cure. La ricorrente, infine “non può avvalersi di alcuna norma di diritto federale o internazionale per ottenere un permesso di dimora”.

Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato irricevibile e la 35enne dovrà lasciare definitivamente la Svizzera dopo aver pagato le spese giudiziarie di 2'000 franchi. Grazie all’effetto sospensivo, tuttavia, la donna è riuscita a restare vicina al figlio della cugina per poco più di metà della durata del nuovo ciclo di chemioterapia.

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