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Svizzera
Violenza stadi, TF precisa procedura per fermi
Redazione
18 anni fa

A due mesi dall'Euro 2008, il Tribunale federale (TF) precisa le proprie esigenze in relazione con i regolamenti o ordinanze adottati a Zurigo, Basilea-Campagna e Ginevra per combattere la violenza negli stadi. I tre cantoni dovranno adeguare le loro disposizioni in merito ai casi di fermo. Per i giudici federali - chiamati ad esaminare più particolarmente le norme zurighesi e basilesi - il controllo giudiziario dei fermi non è regolato correttamente. Il tifoso arrestato - precisano - deve poter ricorrere immediatamente presso un'autorità giudiziaria (giudice o tribunale). Il ricorso ad un'autorità amministrativa - come lo prevede ad esempio Zurigo - è insufficiente e non risponde alle esigenze poste dalla Convenzione europea dei diritti umani. Il rimprovero mosso alle autorità zurighesi interessa pure Ginevra, il cui regolamento costringe il tifoso in stato di fermo a ricorrere in un primo tempo presso il responsabile del Dipartimento delle istituzioni e, in seconda istanza, presso il Tribunale amministrativo. Una procedura analoga è prevista da Basilea-Campagna. Per il Tribunale federale, l'esigenza di un controllo giudiziario rapido dello stato di fermo richiede imperativamente un giudice di prima istanza. L'intervento di un'autorità amministrativa non permette un controllo giudiziario nel raggio di 24 ore, sottolineano i giudici. Contestato da un Comitato referendario, il regolamento zurighese è stato sostanzialmente mantenuto: il TF non toglie niente alle competenze attribuite alla polizia cantonale e a quelle della città di Zurigo e Winterthur. Esse potranno pronunciare divieti di accesso al perimetro degli stadi, obbligare tifosi a presentarsi alla polizia e sottoporli a un fermo. ATS

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