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Svizzera
Via Sicura: un po' di clemenza è possibile
Via Sicura: un po' di clemenza è possibile
Via Sicura: un po' di clemenza è possibile
Redazione
9 anni fa
Il TF precisa la giurisprudenza: i tribunali potranno tenere conto di circostanze eccezionali

I tribunali possono tenere conto di circostanze eccezionali quando sono chiamati a pronunciarsi sui reati di pirati della strada. Possono in particolare ridurre le sanzioni previste per chi supera i limiti di velocità, anche se le pene figurano nero su bianco nella legislazione relativa al programma "Via sicura". Lo ha stabilito il Tribunale federale (TF) in una sentenza pubblicata oggi. Il diritto relativo a "Via sicura", programma volto ad aumentare la sicurezza sulle strade svizzere, dal 2013 prevede una pena privativa della libertà compresa tra uno e quattro anni per "chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità". L'articolo 90 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) precisa quest'ultima nozione: superamento di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è di 30 km/h, di 50 km/h dove il limite è di 50 km/h, di 60 km/h per strade a 80 km/h e 80 km/h dove la velocità massima permessa è più di 80 km/h. Il TF ha stabilito che se il limite non ha come obiettivo la sicurezza, ma ragioni ecologiche temporanee legate ad esempio a concentrazioni troppo elevate di polveri fini nell'aria, la sanzione nei confronti del pirata della strada può essere meno severa. I giudici hanno precisato la giurisprudenza nell'ambito di un procedimento contro un motociclista ginevrino. Il TF non ha comunque riconosciuto queste attenuanti al centauro. Questi nel 2014 era stato pizzicato mentre sfrecciava a 114 km/h su una strada col limite a 50 km/h. Tenendo conto del margine di tolleranza, l'uomo aveva superato la velocità consentita di 58 km/h. Nel suo ricorso al TF l'uomo ha argomentato con il fatto di non aver generato grandi rischi di incidente con la possibilità di feriti gravi o morti. Nel giorno dell'eccesso di velocità le condizioni di circolazione erano ideali sia dal punto di vista della meteorologia sia del traffico. La carreggiata era molto larga e non vi erano né incroci né passaggi pedonali. Questi argomenti non hanno convinto il TF, secondo cui il rischio di incidente grave non può essere trascurato. I giudici indicano inoltre che nulla poteva far ritenere che il limite di 50 km/h fosse stato fissato per ragioni diverse dalla sicurezza e solo temporaneamente. La Corte ha dunque respinto il ricorso e confermato la pena di un anno sospesa condizionalmente fissata dalla giustizia ginevrina. (Sentenza 6B_24/2017 del 13.11.2017)

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