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Svizzera
Via dopo otto condanne, ma è tutto da rifare
Via dopo otto condanne, ma è tutto da rifare
Via dopo otto condanne, ma è tutto da rifare
Redazione
8 anni fa
Accolto il ricorso di un 29enne kosovaro. "La Corte avrebbe dovuto soppesare meglio gli interessi in gioco"

Tutto da rifare: il Tribunale cantonale vodese dovrà esprimersi nuovamente sulla decisone del Servizio della popolazione di non rinnovare il permesso di domicilio a un 29enne cittadino kosovaro che dal 2008 (10 anni dopo il suo arrivo in Svizzera) al 2016 aveva più volte interessato la giustizia cantonale.

A carico dell'uomo - sposato e padre di un figlia di 7 anni - risultano 8 condanne per reati quali lesioni semplici, danneggiamento, violazione di domicilio (aveva scassinato la pizzeria per la quale lavorava, ndr) come pure un'infrazione alla legge federale sulle armi. Nessuna di queste condanne, va detto, è superiore a 12 mesi, durata che avrebbe giustificato la sua espulsione ai sensi dell'Art. 63 LStr. Il 29enne aveva inoltre beneficiato dell’assistenza sociale tra il 2011 e il 2013 ed era pure stato ammonito in 3 occasioni, l’ultima delle quali il 22 aprile 2013, in concomitanza con l’ultimo rinnovo del suo permesso.

Preso atto di questi precedenti, della mancata integrazione e ritenendo che l’interesse pubblico prevalesse su quello privato, il 23 marzo 2017 le autorità vodesi avevano rifiutato di rinnovargli il permesso di domicilio, intimandogli di lasciare la Svizzera. Dopo un infruttuoso ricorso al Tribunale cantonale vodese, lo scorso maggio il 29enne si era rivolto in ultima istanza al Tribunale federale (TF), ottenendo ragione.

Per i giudici di Mon Repos, infatti, il Tribunale cantonale non ha adeguatamente soppesato la proporzionalità della misura oggetto di ricorso. Ai sensi dell’art. 8 della CEDU - ha sottolineato la corte - "non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui". In sostanza, il suo allontanamento avrebbe degli effetti considerevoli sulla famiglia e la Corte cantonale, cui il TF ha rinviato gli atti per nuova decisione, deve “soppesare meglio gli interessi 8pubblici e privati) in gioco”. Al ricorrente, infine, è stato riconosciuto un risarcimento di 2'500 franchi.

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