
Il Tribunale federale respinge il ricorso di un'ex dipendente di un ufficio postale. La donna ha sostenuto che l'ufficio è parte dell'unità "RetePostale" e che il suo licenziamento doveva essere trattato come un licenziamento collettivo. La ricorrente era al servizio della Posta dal 2001 e lavorava presso l'ufficio di La Tour-de-Peilz (VD), che faceva parte dell'unità "RetePostale", dal 2007. Il primo gennaio 2016, i contratti di tutti i dipendenti di questa unità sono stati modificati a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo contratto collettivo di lavoro volto a una maggiore flessibilità degli orari. Alla fine del 2017, la dipendente ha partecipato a una riunione per pianificare le ferie del 2018 e riorganizzare i servizi al fine di introdurre orari di lavoro flessibili. Impiegata al 40%, ha dichiarato di non poter accettare, per motivi familiari, il nuovo orario che prevedeva di lavorare talvolta il mercoledì.
Licenziamento contestato
Dopo due colloqui infruttuosi, la lavoratrice è stata congedata nel gennaio 2018, con effetto dalla fine di aprile. Le è stata data la possibilità di firmare un nuovo contratto in linea con la pianificazione degli incarichi. La dipendente ha impugnato il licenziamento, sostenendo la discriminazione delle donne e il mancato rispetto delle disposizioni sui licenziamenti collettivi. In una sentenza pubblicata oggi, il Tribunale federale ha affrontato solo la questione del licenziamento collettivo. La questione della discriminazione è stata di fatto abbandonata davanti alle istanze precedenti.
Nozione
La ricorrente ha criticato la giustizia vodese per aver considerato che la sede di La Tour-de-Peilz fosse uno "stabilimento" ai sensi dell'articolo 335d del Codice delle obbligazioni (CO) che disciplina i licenziamenti collettivi. Secondo il suo ragionamento, il suo licenziamento dovrebbe essere valutato non rispetto all'organico dell'ufficio - che consisteva in sei persone e un apprendista - ma rispetto all'intera unità "Rete postale". Pertanto, tutti i licenziamenti avvenuti entro il periodo di 30 giorni avrebbero dovuto essere presi in considerazione per determinare se il lavoratore è vittima di un licenziamento collettivo.
Da parte loro, i giudici di Mon Repos ricordano che, secondo la dottrina, uno stabilimento è "una struttura organizzata, dotata di personale, mezzi materiali e immateriali che le consentono di realizzare i suoi obiettivi lavorativi". Deve avere una certa autonomia, ma non deve essere necessariamente finanziaria, economica, amministrativa o giuridica.
Per la prima Corte di diritto civile, da queste condizioni emerge chiaramente che ogni ufficio postale è uno stabilimento ai sensi del Codice delle obbligazioni. Anche se i licenziamenti sono avvenuti in uffici geograficamente vicini, devono essere conteggiati separatamente. Il ricorso è quindi respinto.

